Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25022

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.F. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) della L. n. 64 del 1974, art. 20 e ss. a lui ascritti per avere realizzato tre pilastri, costituiti da gabbie di ferro e casseformi dell’altezza di mt. 5, senza il permesso di costruire e senza avere depositato il progetto dell’opera all’Ufficio del Genio Civile.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che l’esecuzione dei lavori di cui alla contestazione non necessita del permesso di costruire e di aver provveduto a demolire le opere abusive.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, reitera le deduzioni afferenti alla ritenuta possibilità di realizzare le opere di cui alla contestazione senza il permesso di costruire, sostenendo che le stesse non hanno determinato un mutamento sostanziale del territorio nel suo contesto preesistente. Si deduce inoltre, riportando l’iter delle richieste e dei provvedimenti amministrativi emessi, l’inesistenza di qualsivoglia responsabilità dell’imputato.

Con il secondo mezzo di annullamento si deduce la già verificatasi prescrizione dei reati. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti all’imputato estinti per prescrizione.

Pur tenendo conto della sospensione del decorso del termine della prescrizione per il complessivo periodo di mesi otto e giorni diciannove (per rinvii dal 5.5.2006 al 13.10.2006 ed al 24.1.2007), con decorrenza dalla data del fatto ((OMISSIS)) la prescrizione del reato per la violazione della normativa antisismica si è verificata, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, il 8.6.2008, prima della pronuncia della Corte territoriale, e la prescrizione del reato per la violazione edilizia in data 19.12.2009. Per completezza di esame si rileva che non sussistono cause di inammissibilità del ricorso, risultando in particolare fondata la doglianza sostanzialmente relativa alla omessa declaratoria di prescrizione del reato per la violazione della normativa antisismica da parte della Corte territoriale. Sul punto deve essere affermato il carattere unitario del ricorso, secondo il dettato testuale dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ai fini della declaratoria della sua inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi.

Va, infine, rilevato che non sussistono ragioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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