T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5664 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe era impugnato il provvedimento 20 luglio 1997 dell’allora direttore generale delle concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle poste, di revoca della concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale ed a carattere commerciale di cui era titolare la società ricorrente, per mancato possesso del requisito di almeno tre dipendenti in regola con le norme previdenziali.

In diritto l’istante deduceva violazione di legge, incompetenza ed, in subordine, incostituzionalità dell’articolo 1 comma 5 lettera a) della legge n. 422/1993.

Alla Camera di Consiglio del 3 giugno 1998 questa Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione "tenuto conto degli estremi di danno allegati ed in assenza di un concorrente pregiudizio all’interesse pubblico tutelato".

Avendo la parte confermato l’interesse alla decisione il ricorso è stato fissato all’udienza dell’8 giugno 2011.

La ricorrente ha depositato memoria prospettando una soluzione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nelle more del giudizio conseguito nuova autorizzazione poi prorogata.

A tanto si è opposta la difesa dell’Amministrazione in sede di udienza.

Il Collegio tuttavia reputa che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta di parte ricorrente, emettendo una decisione di merito.

Infatti (salvo il principio per cui la pronuncia definitiva, anche in rito, assorbe e fa venire meno ogni decisione cautelare) nella vicenda in trattazione gli atti sopravvenuti e precisamente:

la nota ministeriale n. 259 senza data con la quale l’emittente era autorizzata a proseguire nell’esercizio della radiodiffusione, ai sensi dell’art. 1 comma 1 D.L. 2001 n. 5;

il decreto di data illeggibile, con il quale la società era autorizzata a proseguire nell’esercizio:

la determina 18 luglio 2005 di abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale;

non contengono alcun riferimento all’ordinanza di sospensione adottata da questa Sezione nel 1998.

Da ciò discende che i cennati atti sopravvenuti non potrebbero ritenersi automaticamente caducati per effetto di una soluzione (anche in rito) in qualche misura difforme dall’integrale accoglimento del ricorso in trattazione.

Spetterà quindi all’Amministrazione di valutare se i provvedimenti favorevoli successivi possano risentire della presente decisione di improcedibilità

Il ricorso va quindi deciso secondo richiesta della parte ricorrente, ma sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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