Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25021 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.R. in ordine ai reati:

a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65 e 72; d) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 18 a lei ascritti per aver costruito un capannone con strutture portanti in cemento armato in zona sottoposta a vincolo senza il permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva eccepito la nullità del giudizio di primo grado per non essere stato disposto il rinvio del dibattimento malgrado l’esistenza di un legittimo impedimento dell’imputata.

La Corte ha, però, dichiarato estinto per prescrizione il reato afferente alla violazione della normativa antisismica ed ha rideterminato la pena nella misura precisata in epigrafe in accoglimento dell’impugnazione del P.G. ed in parte sul punto quella dell’imputata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della C., che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell’art. 178 c.p.p., ripropone l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado per non essere stato disposto il rinvio del dibattimento in presenza di un legittimo impedimento dell’imputata per malattia.

Si deduce che la certificazione medica prodotta attestava lo stato febbrile dell’imputata (38,5 gradi), sicchè il giudice avrebbe dovuto disporre eventualmente accertamenti per verificare la veridicità della documentazione prodotta, ma non poteva disattenderla per la mancata indicazione della malattia da cui era affetta la stessa e che il medico aveva omesso di indicare presumibilmente per ragioni di privacy della propria assistita.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 165, 175 e 81 c.p. anche in relazione all’entità della pena ed all’aumento per la continuazione. Si deduce che con i motivi di appello era stata chiesta la revoca dell’obbligo cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale e la concessione del beneficio della non menzione, stante l’incensuratezza dell’imputata, nonchè la riduzione della pena infinta. Si censura, quindi, il mancato accoglimento delle citate richieste con particolare riferimento a quella afferente all’entità della pena ed all’aumento per la continuazione e la carenza di motivazione sui punti indicati.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i residui reati ascritti all’imputata estinti per prescrizione.

Pur tenendo conto dei rinvii del dibattimento disposti per impedimento dell’imputata dal 17.5.2006 al 10.11.2006 e per adesione del difensore alla astensione dalle udienze dal 10.11.2006 al 28.2.2007 per complessivi mesi nove e giorni quattordici, con decorrenza dalla data del fatto ((OMISSIS)) la prescrizione dei reati si è verificata, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, il 3 gennaio 2010.

Per completezza di esame si rileva che non sussistono cause di inammissibilità del ricorso con particolare riferimento alla manifesta infondatezza dei motivi di gravame.

Invero, la richiesta, contenuta nei motivi di appello, di concessione del beneficio della non menzione era suscettibile di accoglimento, ai sensi dell’art. 175 c.p., comma 2, tenuto conto che l’imputata risulta incensurata e che la pena infittale, ragguagliata quella pecuniaria a norma dell’art. 135 c.p. e cumulata con quella detentiva, non supera il periodo di trenta mesi, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare tale richiesta, mentre ha totalmente omesso di pronunciarsi sul punto.

Non sussistono, peraltro, le condizioni per il proscioglimento dell’imputata con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati residui estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *