T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5663 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premette il Signor B.Q. che il Tribunale di Roma, Sezione II, con la sentenza 7 dicembre 2007 n. 24069, ha condannato il Comune di Roma ad effettuare lavori nell’immobile sito in Roma, alla Circonvallazione Nomentana n. 140.

Contesta il ricorrente che gli interventi posti in essere dal Comune di Roma nell’asserita esecuzione della sentenza del Tribunale romano non siano nella realtà corrispondenti a quelli indicati nella sentenza stessa di talché ha chiesto a questo Tribunale amministrativo che, in sede di ottemperanza, imponga al Comune di realizzare per intero le opere indicate nella ridetta sentenza.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata contestando analiticamente le avverse prospettazioni e sostenendo che le opere realizzate abbia per intero dato esecuzione al decisum del giudice civile romano. In ragione di ciò non vi sarebbe spazio per disporre alcun ulteriore adempimento.

3. – Il Collegio ha rilevato che la sentenza del giudice civile, della quale qui si chiede la corretta e completa esecuzione, non chiarisce con puntuale esattezza la tipologia ed il numero degli interventi imposti al Comune di Roma, di talché ha ritenuto necessario disporre, con ordinanza n. 1671 del 2011 una verificazione, affidandola all’Ufficio del Genio civile di Roma presso la Regione Lazio.

Tale incombente istruttorio è stato eseguito e, con riferimento ad esso, è stata depositata una relazione peritale con documenti in data 6 giugno 2011.

4. – Il contenuto della relazione e quindi l’esito della verificazione ha evidenziato che gli intereventi posti in essere dal Comune di Roma nel fabbricato in questione non sono stati adeguati a risolvere le criticità in ordine alle quali il giudice civile aveva disposto, con la sentenza 7 dicembre 2007 n. 24069, gli interventi riparatori a carico del Comune di Roma.

In altri termini, nel corso della verificazione si è accertato "che le problematiche lamentate dal ricorrente persistano tuttora" segnalandosi in particolare e specificamente che "le opere realizzate dal Comune di Roma in modo difforme dal dispositivo della sentenza appaiono essere state esaustive e adeguate a risolvere le problematiche connesse alla tenuta idraulica della rete comunale di smaltimento delle acque anche se non si è realizzato il completo rifacimento della rete di drenaggio superficiale di Via Ciampi, così come indicate nella CTU depositata in Atti" (così nella relazione peritale conclusiva).

L’organo verificatore ha quindi concluso chiarendo che "fermo restando che le opere realizzate non rispecchiano fedelmente le fasi lavorative ed esecutive indicate dal CTU Ing. Abbasciano Emanuele e recepite integralmente nel Dispositivo della Sentenza le problematiche residue di infiltrazioni attuali sono da addebitarsi ad altre cause tra cui probabilmente la non esecuzione di altre opere afferenti al Condominio (…)".

5. – In ragione di quanto sopra indicato ed all’esito della disposta verificazione, indipendentemente dalle ragioni esterne rispetto all’intervento comunale di attuazione della sentenza 7 dicembre 2007 n. 24069 che danno luogo attualmente al permanere di criticità nelle parti dell’edificio in questione di interesse del ricorrente e tenuto conto che l’oggetto del presente giudizio è esclusivamente riconducibile alla verifica circa la corretta esecuzione della sentenza suindicata, emerge con chiarezza che le opere realizzate non corrispondono integralmente a quelle indicate nella ridetta sentenza e che quindi l’adempimento ad essa deve essere completato dal Comune di Roma.

Ne deriva, quindi, che il ricorso proposto dalla parte ricorrente è fondato, dovendosi per l’effetto ordinare al Comune di Roma, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di eseguire quanto disposto con la sentenza del Tribunale civile di Roma 7 dicembre 2007 n. 24069, come integrata dalla relaziine peritale, e di procedere alla realizzazione degli interventi ineseguiti entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Comune soccombente e si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.

Per la natura dell’esecuzione da realizzarsi il Collegio non ritiene che, allo stato, debba disporsi la nomina del commissario ad acta.

A carico del Comune debbono, infine, essere rimesse le spese della verificazione che si liquidano nella somma complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) in favore dell’arch. Antonio Ranaldi dell’Area Genio civile di Roma della Regione Lazio che ha materialmente effettuato le operazioni di verificazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. così provvede:

1) assegna al Comune di Roma, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla esecuzione della sentenza della Sezione II del Tribunale civile di Roma 7 dicembre 2007 n. 24069;

2) pone a carico del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, il compenso del verificatore che liquida in Euro 3.00,00 (euro tremila/00);

3) condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente Signor B.Q. delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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