T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5662 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso meglio indicato in epigrafe la Ditta Silvano Renzi ha impugnato la revoca del rapporto di subconcessione ovvero di subappalto intercorrente con la Società consortile Fosso del Prete.

La ricorrente ha premesso che quest’ultima Società, subentrata alla ATI con capogruppo mandataria Monticava Strade S.r.l., è la concessionaria per la costruzione e gestione della discarica del Comune di Civitavecchia e che essa era stata prescelta dalla concessionaria "quale impresa locale per apporto professionale nella lavorazione dei rifiuti inerenti alla discarica de qua attraverso un’unità lavorativa, indicata nella persona del Sig. Silvano Renzi, nonché per il nolo di un rullo compattatore e di pala meccanica cingolata" (così testualmente a pag. 3 dell’atto introduttivo del presente ricorso).

Lamenta la ricorrente che in data 3 settembre 2001 le è stato impedito l’accesso ai luoghi oggetto della prestazione, determinandosi in tal modo implicitamente la revoca del rapporto di subconcessione ovvero di subappalto ingiustificatamente e senza consentirle di poter contestare tale decisione se non con la richiesta di annullamento nella presente sede giudiziale. Nel proporre il gravame la ricorrente impugna anche gli atti che hanno dato luogo al rilascio della concessione ora gestita dalla Società consortile controinteressata, oltre a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

2. – Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Civitavecchia che la Società consortile controinteressata eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Nel merito, propendendo per l’infondatezza delle censure dedotte, il Comune e la Società consortile hanno chiesto la reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

La domanda di annullamento proposta dalla Ditta Renzi, infatti, attiene ad un comportamento, peraltro non seguito da alcun atto, assunto dalla Società consortile Fosso del Prete nell’ambito della realizzazione della discarica comunale di Civitavecchia nei confronti della ricorrente che sarebbe stata impedita nella possibilità di proseguire le attività legate al rapporto di subappalto intercorrente tra la ditta ricorrente e la Società consortile.

Appare evidente dunque, in disparte la impugnazione degli atti di affidamento della concessione che risulta inammissibile perché interviene a notevole distanza dalla conoscenza di quegli atti, che la domanda proposta attiene ad una controversia emersa nel corso della fase di esecuzione di un contratto con il quale è stato affidato il compito, dapprima alla ATI aggiudicataria e dopo alla Società consortile odierna controinteressata, di realizzare e gestire la discarica comunale. Del resto la ditta Renzi espressamente si qualifica non correttamente quale subconcessionaria, perché nessun rapporto di subconcessione emerge dagli atti depositati, ma correttamente quale subappaltatrice, perché questo è il ruolo e la posizione che emergono dalla documentazione prodotta in atti e, soprattutto, da quanto riferito negli scritti difensivi delle parti in causa che sul punto convergono.

In conclusione può affermarsi, indubitabilmente, in punto di fatto, che la questione attiene alla esecuzione di un contratto di appalto ed alla lite insorta tra l’appaltatore e una ditta subappaltatrice, tanto che il Comune di Civitavecchia, seppure intimato nel presente giudizio, non ha assunto alcun ruolo nella vicenda che ha dato luogo alla res controversa.

4. – A questo punto, circoscritti e definiti i confini della causa petendi può rammentarsi, sinteticamente ma incisivamente, come sulle questioni relative alla fase di esecuzione dei contratti pubblici (vicenda alla quale non sfugge l’esecuzione dell’oggetto di una concessione con riferimento ai rapporti tra il concessionario ed un subappaltatore), la giurisprudenza è stata sempre chiarissima e ferma nell’affermare che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di appalti pubblici è limitata alle controversie concernenti la fase pubblicistica di scelta del contraente e non comprende le vicende successive alla stipulazione del contratto, afferendo queste ultime alla fase paritetica di esecuzione che è riservata al giudice ordinario.

Infatti, per pacifica opinione giurisprudenziale, le disposizioni recanti devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici riguardano il solo segmento pubblicistico dell’appalto, inclusi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti, e non anche la fase concernente l’esecuzione del rapporto, ove resta operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, come giudice dei diritti, al quale spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (cfr., tra le tante, Cass., SS.UU., 4 febbraio 2009 n. 2634 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2008 n. 4309).

Tale è la situazione è stata dapprima determinata dall’art. 244 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici), che appunto ha devoluto "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale". Detta scelta legislativa di riparto della giurisdizione è stata poi confermata nell’art. 120, comma 1, c.p.a., che nulla ha spostato nella divisione di competenze giurisdizionali tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario con riferimento alla fase di affidamento ed a quella di esecuzione degli appalti pubblici prescrivendo che: "Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente".

5. – In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del giudice civile e facendosi salvi gli effetti della traslatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché esse vanno poste a carico della parte ricorrente, in favore del resistente Comune e della controinteressata Società consortile e liquidate nella misura di complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), come da dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la Ditta Renzi Silvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore e della Società consortile Fosso del Prete, in persona del rappresentante legale pro tempore, nella misura complessiva di Euro 3000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *