Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23244 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

che M.M., con ricorso del 25 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Ministro della giustizia, ha dichiarato improponibile il ricorso;

che il Ministro della giustizia ha depositato atto di costituzione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato improponibile il ricorso, in quanto questo è stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla data in cui la sentenza che ha definito il processo presupposto è divenuta definitiva:

cioè, la sentenza della Corte di cassazione pubblicata in data 5 giugno 2007, mentre il ricorso introduttivo è stato proposto il 24 dicembre 2007.

Motivi della decisione

che, con il motivo di censura si sostiene che, secondo la L. n. 89 del 2001, art. 4, nella parte in cui dispone che la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva, nella specie, la sentenza della Corte di cassazione è divenuta definitiva con la sua pubblicazione in data 5 giugno 2007, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, proposto in data 24 dicembre 2007, è ampiamente tempestivo, essendo scaduto in data 20 gennaio 2008, tenuto conto dei quarantasei giorni di sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 5895 del 2009 e 2153 del 2010);

che, nella specie, la sentenza della Corte di cassazione che ha definito il processo presupposto è stata pubblicata in data 5 giugno 2007, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, proposto in data 24 dicembre 2007 è ampiamente tempestivo, poichè il termine semestrale per proporre l’azione di equa riparazione, tenuto conto dei quarantasei giorni di sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, è scaduto in data 20 gennaio 2008;

che, conseguentemente, il decreto impugnato deve essere annullato e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà procedere alla decisione del merito della presente causa, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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