Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23243 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Ministro della giustizia, con ricorso del 27 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti di S.A., il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 1 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso di S.A. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, – in contraddittorio con il Ministro della giustizia il quale ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 13.500,00, oltre gli interessi dalla domanda;

che resiste, con controricorso, S.A..

Motivi della decisione

che, con il motivo di censura, il Ministro della giustizia sostiene che, nel costituirsi dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, aveva eccepito di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto questa non aveva partecipato al giudizio presupposto, promosso da S.P. nei confronti di S., P., An., M. ed S.I.C., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di beni ereditari, e che, nonostante la proposizione di tale eccezione, i Giudici a quibus l’hanno del tutto ignorata, omettendo di menzionarla anche nella esposizione dei fatti processuali, ove precisano soltanto che "L’avvocatura dello Stato si è costituita chiedendo il rigetto della domanda per mancanza di prova del danno e, in subordine, la liquidazione nei limiti" di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 7;

che la controricorrente, pur confermando tali fatti processuali – cioè la proposizione di detta eccezione e l’omessa sua considerazione da parte della Corte romana – sostiene che la mancata partecipazione al processo presupposto è meramente apparente e frutto di un refuso, come risulta dall’esame degli atti dello stesso processo presupposto;

che il ricorso merita accoglimento;

che è pacifico in causa – e risulta comunque dagli atti dei processo a quo – che la Corte Romana non ha considerato, omettendo la pronuncia sulla questione relativa, la eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della ricorrente sollevata con l’atto di costituzione dal Ministro della giustizia, eccezione astrattamente idonea a definire il giudizio per equa riparazione promosso da S.A.;

che tale vizio, riconducibile alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., determina la nullità del decreto impugnato e comporta il rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà procedere alla decisione su detta questione preliminare ed eventualmente sul merito della presente causa, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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