T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5660 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il C.D.R. che la Compagnia Fondiaria Romana s.p.a., proprietaria di un terreno sito in Roma, località Torrevecchia, della superficie complessiva di mq. 35.000, ha presentato presso i competenti Uffici comunali tre richieste con relativi progetti per la realizzazione di cinque edifici. La citata società ha quindi sottoscritto un atto d’obbligo a rogito Notaio Panciotti, rep. N. 14779, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma al numero d’ordine 25370 del 12 marzo 1968, con il quale si impegnava a cedere gratuitamente all’amministrazione comunale, successivamente al rilascio delle concessioni edilizie, una parte dell’immobile di sua proprietà, e precisamente un’area di mq. 9.000, identificata dalle lettere A – B – C – D della planimetria allegata all’atto d’obbligo e distinta in catasto al foglio 197, particelle 358p.54p. – 56p. e 25p. Espone inoltre la ricorrente amministrazione di aver, con deliberazione consiliare n. 3486 del 12 giugno 1983, accettato la cessione gratuita della predetta area da parte della Compagnia Fondiaria Romana.

Dunque premettendo di aver più volte chiesto alla società l’adempimento degli obblighi sottoscritti con il ricordato atto d’obbligo, il C.D.R. richiede all’adito Tribunale l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi gravanti sulla società ricordata, in conseguenza del pure richiamata atto d’obbligo e di voler disporre con sentenza il trasferimento gratuito in proprietà del C.D.R. della porzione di terreno de quo, di cui meglio in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Compagnia Fondiaria Romana la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che la controversia inerisce ad atti e provvedimenti resi nell’ambito della disciplina della concessione edilizia previgente alla legge n. 10 del 1977. E’ quindi subordinatamente eccepita la prescrizione del diritto del C.D.R. ad ottenere l’adempimento dell’atto d’obbligo sottoscritto l’8 marzo 1968 e, per l’effetto, il trasferimento gratuito dell’area in questione.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Quanto alla questione della giurisdizione, osserva il Collegio che, da una parte, vi è un atto d’obbligo in data 8 marzo 1968 della Compagnia Fondiaria Romana a cedere senza corrispettivo al C.D.R., subito dopo il rilascio delle licenze per l’edificazione della restante area di proprietà, l’area di cui è questione e, dall’altra, vi è la deliberazione n. 3486 del 2 giugno 1983 con cui il C.D.R. delibera di accettare la cessione gratuita dell’area. Punto di intersezione di detto scambio ed incontro di volontà è il rilascio delle concessioni edilizie, perno della complessa procedura ed in grado di condizionare gli "atti di parte". Con il che risulta acclarato che la controversia de quo investe direttamente atti e/o comportamenti che tuttavia ruotano intorno al provvedimento concessorio, dovendosi conseguentemente ritenere sussistente nel caso di specie la competenza di questo giudice.

Si rivela, invece, fondata l’eccezione di prescrizione del diritto del C.D.R. ad ottenere l’adempimento dell’atto d’obbligo sottoscritto l’8 marzo 1968 e, per l’effetto, il trasferimento gratuito dell’area in questione, con conseguente rigetto del proposto ricorso.

Poiché il suddetto atto espressamente condizionava l’obbligo di cedere l’area al rilascio delle licenze, deve ritenersi che il termine di prescrizione delle obbligazioni derivanti dall’atto d’obbligo decorre dal giorno del rilascio delle licenze, e cioè dal 16 marzo 1968.

Orbene, occorre verificare se le note prodotte dal ricorrente Comune, quali atti interrottivi della prescrizione, hanno effettivamente detta idoneità.

Com’è noto, infatti, gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell’art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25861). Pertanto, perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03 dicembre 2010, n. 24656).

La prima nota prodotta dal C.D.R. risale al 10 maggio 1977 e con essa la ricorrente amministrazione invita l’amministratore unico della società in questione per il giorno 23 maggio 1997, presso gli uffici comunali, "per prendere cognizione di affari che la riguardano". E’ agevole rilevare come detta nota non possa rivestire alcuna idoneità a valere quale atto interruttivo della prescrizione per la sua assoluta genericità e la mancanza del benché minimo riferimento alla questione della cessione dell’area. Solo successivamente allo stesso amministratore unico è stata inviata una nota, in data 7 aprile 1978, con cui, "ai fini del perfezionamento della pratica di cessione dell’area in oggetto indicata", lo stesso era invitato a presentarsi presso gli uffici comunali munito della richiesta documentazione. Quindi seguivano una nota dell’11 aprile 1997 con cui il Comune invita la società a procedere allo sgombero dell’area di che trattasi ed alla rimozione del materiale ivi giacente "poiché…deve essere ceduta all’amministrazione comunale…"; una nota del 1° settembre 1997 con cui il Comune ha diffidato la società a dare riscontro alla ora ricordata nota dell’11 aprile 1997; una nota inviata alla propria Avvocatura e per conoscenza alla società con cui il Comune chiedeva alla detta Avvocatura di promuovere gli atti per il trasferimento coatto del bene all’amministrazione comunale e, da ultimo, una nota del 10 novembre 2003 con cui il Capo dell’Avvocatura capitolina ha invitato la società a prendere contatto per la definizione della cessione di cui è questione.

Il fatto è che alla data della prima nota effettivamente idonea ad interrompere la prescrizione poiché sufficientemente chiara nell’essere riferita alla questione della cessione dell’area (la nota del 7 aprile 1978) il diritto del C.D.R. doveva ritenersi oramai prescritto, avuto riguardo al dies a quo per il computo della detta prescrizione, da fissarsi nella data di rilascio delle licenze edilizie, e cioè nel 16 marzo 1968. In altri termini, il primo atto che avrebbe potuto essere qualificato come effettivamente interruttivo della prescrizione è intervenuto oltre il termine decennale di prescrizione del diritto del C.D.R. a conseguire la cessione gratuita dell’area in questione.

L’acclaramento della prescrizione del diritto il cui accertamento era invocato con il ricorso in esame importa declaratoria di infondatezza del ricorso stesso, che deve pertanto essere respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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