Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23242 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che C.G., con ricorso del 26 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 9 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per la inammissibilità o per la reiezione del ricorso -, ha dichiarato improponibile il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., asseritamente creditore di differenze retributive aveva proposto – con ricorso del 17 ottobre 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Regione Campania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza n. 6785 del 18 luglio 2007;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato improponibile il ricorso, in quanto questo è stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla data in cui la sentenza che ha definito il processo presupposto è divenuta definitiva:

cioè, nel mese di ottobre 2008, mentre il ricorso introduttivo è stato proposto il 3 novembre 2008.

Considerato che, con il motivo di censura si sostiene che, secondo la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui dispone che la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva, nella specie, la sentenza del Tribunale amministrativo del 18 luglio 2007 è divenuta definitiva in data 17 ottobre 2008 (un anno e novantadue giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), con la conseguenza che il ricorso introduttivo, proposto in data 3 novembre 2008 è ampiamente tempestivo;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in caso di omessa notificazione della decisione di primo grado, è applicabile al ricorso in appello al Consiglio di Stato il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ. tenuto conto dei 46 giorni di sospensione feriale (cfr., ex plurimis, le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 1100 del 1992, 279 del 1987, 290 del 1982, 430 del 1981);

che, nella specie, la sentenza che ha definito il processo presupposto è passata in giudicato in data 18 ottobre 2008, cioè un anno e novantasei giorni dopo la pubblicazione della stessa sentenza, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, proposto in data 3 novembre 2008 è ampiamente tempestivo;

che, conseguentemente, il decreto impugnato deve essere annullato e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà procedere alla decisione delle questioni preliminari e del merito della presente causa, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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