T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5691 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che a seguito dell’avvio, già comunicato alla ricorrente ai sensi dell’art. 7 e segg. della legge n. 241/1990 s.m.i., del procedimento per l’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, delle deliberazioni dirigenziali nn. 1238/2010 e 1368/2010 di adozione di provvedimenti di repressione di abusi edilizi, il ricorso è divenuto improcedibile quanto al richiesto annullamento dei provvedimenti impugnati;

Rilevato che quanto osservato non pregiudica l’esame, da parte del Collegio, della domanda di risarcimento del danno che, secondo parte ricorrente, le sarebbe derivato dalla prolungata sospensione dei lavori e dalla lesione d’immagine, considerata anche l’influenza degli atti comunali sul disposto sequestro penale;

Valutata la non fondatezza della predetta domanda, in quanto il danno, ove provato allegando quantomeno un principio di prova, risulterebbe comunque eziologicamente riconducibile anche al comportamento proprio della parte danneggiata per aver commesso una serie di abusi e difformità edilizie (v. in particolare l’avvenuta sopraelevazione di un piano), che hanno motivato ripetuti interventi repressivi del Comune, anche estranei al presente contenzioso, nonché, del tutto autonomamente, il sequestro penale del cantiere, impedendo così di poter ritenere una diretta responsabilità causale degli Uffici comunali, azionabile nella presente sede risarcitoria, per i conseguenti lamentati indubbi riflessi negativi per l’andamento dei lavori e per la stessa reputazione della società ricorrente quanto al necessario rispetto delle regole dell’ordinato convivere civile in materia di attività edilizie;

Ritenuto di dover quindi respingere la domanda relativa al risarcimento del danno;

Considerato altresì che le spese devono essere compensate, anche in ragione delle descritte peculiarità della fattispecie, e che restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per cessata materia del contendere ed in parte lo respinge, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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