T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5690 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la società immobiliare ricorrente agisce dinanzi a questo tribunale affinché sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato sulla sua richiesta di variante urbanistica idonea a consentirle la realizzazione di un fabbricato di dimensioni non inferiori a 18.194 mc., a seguito dell’intervenuta decadenza dei vincoli a verde pubblico riguardanti parte dell’area e della conseguente presentazione di un progetto edilizio per la realizzazione di un edificio di pari dimensioni da adibire ad usi commerciali, turistico ricettivi e di servizi;

Che la ricorrente chiede quindi che sia dichiarato l’obbligo del Comune di concludere il relativo procedimento, e che in caso di inottemperanza sia nominato un commissario ad acta;

Che con cinque separati motivi di impugnazione la ricorrente deduce:

la violazione degli artt. 2, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di affidamento, buona fede, legalità, correttezza, imparzialità e buon andamento, in relazione all’ingiustificata inerzia sula propria domanda di variante urbanistica:

la violazione degli artt. 1, 2, 3, 810 e 10 bis della legge n. 241/1990ed il difetto di motivazione, avendo il Comune omesso di riferire sullo stato del procedimento come richiesto;

il vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, in relazione al rifiuto di definire positivamente un procedimento scaturito da specifici accordi compensativi intervenuti per le vie brevi con il Comune;

la violazione delle medesime disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, unitamente alla violazione dei principi di correttezza, buona fede, economicità, efficacia ed efficienza ed allo sviamento, rifiutando in tal modo il Comune una congrua soluzione compensativa bilaterale;

violazione di legge, disparità di trattamento ed omessa valutazione dell’inquadramento territoriale e della mobilità, insistendo la proposta su un’area già oggetto di analoghi interventi di riqualificazione urbanistica;

Che in realtà, osserva il Collegio pur in assenza di valide controdeduzioni del Comune, la domanda di parte ricorrente si riferisce non ad un’istanza e ad una successiva messa in mora affinché il Comune adempia all’obbligo di legge di riqualificare urbanisticamente le aree divenute "bianche" a seguito della decadenza dei vincoli di inedificabilità a carattere ablativo per decorrenza dei termini, bensì ad una specifica domanda di variante urbanistica;

Che, in particolare, il contenzioso risulta riferito al mancato rilascio di un permesso di costruire, la cui domanda allo stato non può avere corso poiché l’approvazione necessiterebbe di un’apposita variante urbanistica, per il cui ottenimento viene proposto il ricorso in esame, e che dovrebbe, da un lato, prendere atto del rilascio delle aree necessarie alla realizzazione di un nuovo parcheggio, e dall’altro consentire il richiesto aumento di volumetria per gli usi indicati;

Che, sotto tale profilo, questo Tribunale non può statuire sul mancato avvio dell’iter di approvazione della variante urbanistica in esame, e tanto meno sostituirsi all’Amministrazione comunale con un proprio Commissario, in quanto ciò comporterebbe una indebita sovrapposizione alla valutazione, di insindacabile pertinenza del Comune, circa la conformità, della proposta compensazione perequativa con cessione di aree, all’interesse pubblico generale della Comunità che deve essere perseguito in sede di pianificazione urbanistica;

Che la ricorrente potrebbe vantare, viceversa, una pretesa, tutelata dall’Ordinamento anche davanti al Giudice amministrativo, ad una qualche riqualificazione urbanistica delle aree effettivamente divenute "bianche" per decadenza di vincoli ablativi; ad una espressa definizione, ancorché negativa, della propria domanda di permesso di costruire; nonché alla attivazione della procedura di variante urbanistica strettamente necessaria per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo laddove la vigente disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive risulti applicabile alla fattispecie;

Che nessuno dei predetti profili viene peraltro attivato con il ricorso in epigrafe, che pertanto deve essere respinto, in quanto ad una semplice richiesta di variante per nuovi interventi edilizi non previsti in sede di pianificazione urbanistica generale non può automaticamente conseguire alcun attività amministrativa vincolata, tutelabile davanti a questo Giudice mediante ricorso contro il silenzio dell’amministrazione;

Che sussistono infine giustificati motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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