T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5689 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Frascati prot. n. 10573/2008 con la quale è stata respinta l’istanza di permesso di costruire presentata nell’anno 2006 (prot. n. 24223) per la realizzazione di un edificio destinato ad uso residenziale e, precisamente, per l’edificazione di una volumetria ad uso residenziale di circa 1.121,27 mc., che si aggiunge ai 506,78 mc. già esistenti;

2. Che sul terreno di proprietà del ricorrente insiste già, infatti, una costruzione destinata ad uso abitativo realizzata in data antecedente al P.R.G. adottato dal Comune di Frascati nel 1962, e che il terreno in questione risulta destinato dal P.R.G. adottato dal Comune nel 1962 ed approvato nel 1967 a zona edificabile residenziale extra urbana di tipo "B" ed inoltre è stato inserito nel perimetro del Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare "Vermicino" (con destinazione a servizi pubblici ed in particolare ad asilo nido), per l’attuazione della Legge n. 167/1962, adottato dal Comune con delibere del C.C. nn. 188 e 189 del 29/12/1980 e successivamente approvato dalla Regione Lazio con delibera di G.R. n. 6193 del 12/11/1982;

3. Che, narra il ricorrente, il P.d.Z. interessava aree destinate a zona residenziale "C" e "B" e parte anche in zona agricola e, pertanto, contestualmente all’approvazione del P.d.Z. veniva approvata la variante al P.R.G. che ha trasformato tutta l’area del P.d.Z. a zona residenziale di tipo "L’ che, secondo le previsioni del P.R.G. e precisamente dell’art. 35 delle N.T.A., sono le zone "di espansione per l’edilizia di tipo sovvenzionato che risponda genericamente alle norme della edilizia economica" con indice di fabbricabilità pari a 4,50 mc/mq.;

4. Che, prosegue il ricorrente, il P.d.Z. è stato pressochè integralmente attuato ed è venuto a scadere nel mese di novembre dell’anno 2000. Il Comune però non ha attuato -entro la predetta data – il vincolo a servizi pubblici che gravava sull’ area in questione, non avendo realizzato l’opera prevista dal P.d.Z., ed ha respinto il progetto di completamento presentato dal ricorrente sul presupposto che la normativa applicabile, una volta scaduto nell’ anno 2000 il vincolo a servizi pubblici del P.d.Z. non attuato, sia quella delle cd. "zone bianche";

5. Che, quindi, il Comune di Frascati con l’impugnata determinazione dirigenziale ha respinto il progetto di completamento della volumetria, ritenendo che, nella fattispecie, si imponga l’applicazione delle disposizioni delle "zone bianche" di cui all’ art. 9 del D.P.R. n. 380/12001 e dell’art. 1 della L.R. Lazio n. 24/1977 come modificato dalla L.R. n. 86/1990, mancando di conseguenza la conformità del progetto edilizio presentato ai limiti di cui alla citata normativa;

6. Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, precisa che il terreno di proprietà del ricorrente è stato inserito nel P.d.Z. 167 in località "Vermicino" adottato in variante al Piano Regolatore Generale dal Comune di Frascati con Deliberazione di C.C. n. 188 e 189 del 29/12/1980 e, poi, approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione di G.R. n. 6193 del 12.11.1982, il quale ha indicato l’area interna al suo perimetro come zona "L’, in quanto destinata alla edilizia residenziale pubblica, con indice di edificabilità pari a 2,28 mc./mg. (indice inferiore per ragioni di tutela paesistica da quello previsto dal P RG per le zone L pari a 4,5 mc./mq.) ed ha localizzato tutta la volumetria realizzabile in modo puntuale ed esaustivo sui lotti da 1 a 20, con ciò esaurendo qualsiasi ulteriore capacità edificatoria della zona;

7. Che, in particolare, in base alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zona il terreno di proprietà del ricorrente è stato espressamente destinato a servizio pubblico (asilo nido) da attuare mediante la sola utilizzazione dell’edificio già ivi esistente senza alcun indice edificatorio aggiuntivo, e che le abitazioni ERP previste dal Piano di Zona "Vermicino" sono state tutte realizzate mentre il terreno del ricorrente non è stato mai espropriato, fino alla decadenza del Piano nel novembre del 2000;

8. Che, pertanto, il Comune stesso riferisce di aver motivatamente respinto, con la gravata determinazione, la domanda del ricorrente poiché "in contrasto con i limiti fissati dall "art. 9 D.P.R. 380/2001 e dall’art. 1, L.R. 6 luglio 1977, n. 24, in quanto trattasi di intervento di nuova edificazione ubicato su di un lotto di pertinenza la cui superficie è inferiore a quella minima prescritta e la cui cubatura è superiore a quella massima ammissibile per il lotto stesso";

9. Che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’ art. 1, L.R. Lazio n. 24/77 in relazione all’ art. 17, L. U. n. 1150/1942, nonché l’eccesso di potere errore dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Infatti, il Comune nell’ esaminare la richiesta di permesso di costruire avrebbe errato nel ritenere applicabile l’art. 9, D.P.R. 380/2001, in quanto per l’area oggetto dell’istanza di permesso di costruire esisterebbe una disciplina urbanistica dettagliata da rinvenirsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, L. 1150/1942, nelle norme del P.d.Z. "Vermicino", ed in particolare nelle Norme Tecniche d’Attuazione del P.d.Z., che conterrebbero tutti i parametri edilizi (altezze, distacchi, tipologie edilizie) da osservare nell’edificazione di quella porzione di territorio;

10. Che, viceversa, dall’esame degli elaborati del Piano acquisiti in atti, a giudizio del Collegio risulta l’esatta quantificazione dei volumi realizzabili e la loro esatta localizzazione su specifici lotti (lotti da 1 a 20) e tra questi non vi rientra l’area di proprietà del ricorrente, mentre sono assenti parametri urbanistici e prescrizioni tecniche a valenza generale utilizzabili anche per tale area, risultando quale unico parametro urbanistico "generale" l’indice di densità territoriale pari a 130 ab./ha (tot. ab. 546), già completamente utilizzato per la realizzazione degli edifici residenziali previsti nel Piano, e neppure può essere applicato l’art. 35 del Piano Regolatore Generale, laddove prevede per la zona L di PRG diversi parametri edilizi ed urbanistici, in quanto il P.d.Z. Vermicino è stato approvato, con specifici parametri, in variante al PRG, localizzando la volumetria realizzabile in base a tale indice in modo puntuale ed esaustivo ed esaurendo qualsiasi ulteriore possibilità edificatoria;

11. Che a giudizio del Collegio, in particolare, risulterebbe evidente la palese incongruità della invocata possibilità che, ultimato un P.d.Z. con l’ordinata realizzazione di tutti i volumi previsti nelle localizzazioni prefissate, consentisse una ulteriore indiscriminata edificazione per la rimanente area, interessata dal preesistente edifico del ricorrente, non suscettibile di ampliamento secondo le previsioni del Piano, e ciò in disparte il mancato esproprio dello stesso edificio per farne un asilo, che, ricorda il Collegio, rappresenta già un evidente vantaggio per il ricorrente anche senza i pretesi aumenti di volumetria;

12. Che, in sintesi, il PdZ "Vermicino" risulta aver localizzato la volumetria realizzabile sui diversi lotti dell’area in modo puntuale ed esaustivo, esaurendo qualsiasi ulteriore capacità edificatoria quale quella invocata dal ricorrente. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto;

13. Che deve essere ugualmente respinta la censura di eccesso di potere errore dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, in quanto dalle pregresse considerazioni risulta l’irrilevanza del lamentato difetto di istruttoria riferito alla quantificazione degli standard urbanistici, stante la assoluta preclusione di ulteriori attività edificatorie per il lotto in questione a prescindere da tali parametri;

14. Che neppure l’ulteriore censura, di violazione dell’art. 97 Cost. e di eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste può essere accolta, posto che neppure il precedente rilascio della concessione edilizia n. 93/2003 per la ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio già presente sull’ area di proprietà del ricorrente, appare rilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.

La concessione edilizia aveva, infatti, ad oggetto la ristrutturazione ed un modesto ampliamento di un edificio già esistente, fattispecie del tutto diversa dalla nuova edificazione poi richiesta, ed era stata rilasciata ad esaurimento del parametro generale di 130 ab./ha previsto dal P.d.Z., che non consente ora alcuna ulteriore edificazione;

15. Che infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo sull’assunto che il Comune di Frascati con il diniego del permesso di costruire impugnato avrebbe ostacolato l’esercizio dello ius aedificandi spettante al ricorrente, osserva il Collegio che la stessa risulta infondata oltrechè inammissibile, in quanto manca del tutto la emanazione in ritardo di un provvedimento favorevole al ricorrente, provvedimento che alla stregua delle pregresse considerazioni non era dovuto;

16. Che il ricorso deve quindi essere respinto e che sussistono motivate ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spse di giudizio.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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