Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 22-06-2011, n. 25127 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 3 maggio 2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale avanzate da K.A., rilevando l’omesso rispetto del disposto di cui all’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 438 del 2001. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, K., il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, atteso che la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione, pur se presentata tramite il difensore di fiducia, conteneva la prescritta elezione di domicilio presso la residenza dell’istante ((OMISSIS)); in ogni caso l’istante avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti irreperibile, come del resto comprovato dalle notifiche del decreto di inammissibilità, effettuate presso lo studio del difensore e, quindi, implicanti l’irreperibilità di K..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. L’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, contiene un triplice ordine di previsioni.

Il comma 1 impone, a pena di inammissibilità, al condannato non detenuto l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio contestualmente alla domanda di misura alternativa alla detenzione.

Il comma 2 prescrive che il condannato non detenuto comunichi ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto.

Il comma 3, infine, stabilisce l’estensione, "in quanto compatibili", delle disposizioni previste dall’art. 161 c.p.p..

Ne consegue che la richiesta di misura alternativa alla detenzione che sia priva, come nel caso di specie, della dichiarazione o della elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto è inammissibile, pur se presentata dal difensore (Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 18775).

La sanzione di inammissibilità, specificamente prevista solo nel primo comma dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, trova la sua ragione giustificativa nell’esigenza di una corretta e sollecita instaurazione del procedimento, tenuto conto del suo oggetto e delle sue finalità. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha evidenziato che l’istanza prodotta in data 8 gennaio 2010, a firma del difensore di K., non conteneva la prescritta elezione di domicilio, bensì la mera indicazione della residenza anagrafica dell’istante, in alcun modo equiparabile alla elezione di domicilio, contraddistinta da un suo peculiare valore costitutivo in relazione alla procedura attivata, volta alla sollecita verifica dei presupposti per la concessione di una misura alternativa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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