T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che a seguito dell’avvio, già comunicato alla ricorrente ai sensi dell’art. 7 e segg. della legge n. 241/1990 s.m.i., del procedimento per l’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, delle deliberazioni dirigenziali nn. 1238/2010 e 1368/2010 di adozione di provvedimenti di repressione di abusi edilizi, il ricorso è divenuto improcedibile;

Considerato altresì che le spese devono essere compensate anche in ragione delle peculiarità della fattispecie e che restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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