Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.5.2003 il Tribunale di Livorno rigettava la domanda proposta da M.A., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 7.7.1999 al 30.9.1999, ritenendo legittima la clausola appositiva del termine.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice interessata lamentandone la erroneità sotto diversi aspetti e chiedendo l’accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 26.9/12.10.2006, accoglieva il gravame e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla predetta data del 7.7.1999, rilevando che il contratto in parola era stato stipulato successivamente al maggio 1998, e cioè in periodo non coperto da contrattazione autorizzatola.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artT. 414, 434 E 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria statuizione la circostanza, in realtà mai dedotta dalla ricorrente, relativa alla stipula del contratto successivamente al 30.4.1998, ossia in periodo non coperto da contrattazione autorizzatoria.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, dell’accordo integrativo del 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27.4.1998, in connessione con gli artt. 1362 e segg. c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’esistenza del suddetto limite temporale, che si riferiva in realtà ai contratti stipulati ai sensi dell’accordo integrativo del 25.9.1997 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso", e non ai contratti – quale quello oggetto della presente controversia – stipulati ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 "per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre".

Col terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva ignorato la corretta ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto la legittimità dell’assunzione della lavoratrice in quanto effettuata in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre, da cui emergeva che l’unico presupposto per la operatività dell’assunzione in parola era che la stessa fosse avvenuta nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Col quarto motivo di gravame, concernente le conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine, la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva in particolare che erroneamente il giudice d’appello, dichiarando l’illegittimità del termine apposto al contratto dedotto in giudizio, aveva condannato la società datoriale al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data di richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione; ciò in quanto la nullità dell’apposizione del termine non comportava che il lavoratore avesse diritto alla retribuzione per gli intervalli in cui non aveva reso la propria prestazione, nè la richiesta del tentativo di conciliazione conteneva alcuna concreta offerta della prestazione.

La ricorrente osserva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dalla lavoratrice e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte della lavoratrice di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Col quinto motivo lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che nessuna motivazione aveva adottato la Corte territoriale allorchè aveva disposto la decorrenza della retribuzione dalla presunta data di messa in mora della società, sebbene la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione non contenesse alcuna offerta della prestazione.

Preliminarmente rileva il Collegio che il primo motivo, configurando un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale, comporta il potere – dovere del giudice di legittimità di procedere direttamente all’esame degli atti processuali.

Orbene, dall’esame degli atti, e segnatamente dal contenuto della sentenza di primo grado, è emerso che il primo giudice aveva evidenziato che nel caso di specie si era in presenza di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di altra dipendente assente per puerperio, e che il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c. verteva sulla rilevata illegittimità del suddetto contratto a termine per avere la ricorrente in realtà sostituito altro personale assente per ferie.

Tale circostanza pone il contratto in questione, contrariamente a quanto rilevato dalla ricorrente, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 concernente l’assunzione a tempo determinato per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, risultando il detto contratto, alla stregua degli atti processuali, istaurato per l’esigenza di sostituire altra dipendente assente per puerperio.

Appare pertanto evidente la non coerenza del proposto ricorso, e segnatamente dei primi tre motivi, agli atti processuali ed alla fattispecie concreta dedotta in giudizio; da ciò consegue la inammissibilità dei motivi suddetti che fondano la asserita legittimità del contratto in parola sul presupposto (erroneo) che lo stesso fosse stato stipulato per la necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie.

Ma tale inammissibilità va ravvisata anche sotto il profilo della violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, alla stregua del quale è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Posto invero che il punto fondamentale, intorno a cui ruota tutta la vicenda in esame, è quello relativo alla valutazione ed interpretazione del contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 7.7 al 30.9.1999, era onere della società ricorrente procedere alla allegazione o alla riproduzione in ricorso di tale contratto.

Osserva in proposito il Collegio, come già è stato fatto in altre decisioni (Cass. sez. 3, 4.9.2008 n. 22303), che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi della erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere è adempiuto con la esatta indicazione nel ricorso in quale parte del fascicolo di esso ricorrente si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo nel ricorso il contenuto del documento, o quanto meno degli specifici capi de documento cui si riferiscono le censure proposte. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso, sul punto, inammissibile.

Sono parimenti inammissibili il quarto e quinto motivo del ricorso.

Osserva il Collegio che, trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata il 12.10.2006, ad esso si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27 del predetto Decreto Legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006). Tale articolo, successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d), della L. 18 giugno 2009, n. 69 ma applicabile nella fattispecie in esame, dispone che "nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

Nell’interpretazione di tale norma questa Corte (ex plurimis: Cass. SS.UU., 5.1.2007 n. 36; Cass., SS.UU., 28.9.2007 n. 20360; Cass. SS.UU., 12.5.2008 n. 11650; Cass. SS.UU., 17.7.2007 n. 15959) ha stabilito che il rispetto formale del requisito imposto per legge risulta assicurato sempre che il ricorrente formuli, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

E’ stato, pertanto, precisato che il nuovo requisito processuale non può consistere nella mera illustrazione delle denunziate violazioni di legge, ovvero nella richiesta di declaratoria di una astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità, ma è per contro indispensabile che il quesito di diritto, inteso quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio di diritto generale, sia esplicitamente riferito alla lite in oggetto, anche attraverso concreti riferimenti al caso specifico, di talchè sia individuabile il carattere risolutivo rispetto alla controversia concreta, altrimenti risolvendosi nella richiesta di una astratta affermazione di principio.

Siffatta ipotesi si è verificata nel caso di specie ove si osservi che la formulazione dei quesiti relativi ai motivi suddetti si appalesa in buona parte estranea alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratta, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

La evidente genericità dei quesiti rende inammissibili i motivi.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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