Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 1754 e segg. c.c.)”.
La circostanza che la teste A ha fatto visitare l’immobile di cui è causa ai coniugi Z non è smentita, mentre è irrilevante che le chiavi fossero depositate presso l’elettrauto C.
Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto, è inammissibile.
2. – Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 1173 e segg. c.c.)”.
La sottoscrizione con cui il Z si obbligava a pagare il 3% del prezzo di vendita dell’immobile la svincola dal contratto di mediazione e costituisce un rapporto obbligatorio con cui egli, con l’acquisto di uno degli immobili indicati nella scheda, si obbligava a pagare detta somma, da corrispondere al momento della stipula del relativo atto.
La censura è inammissibile perché non correlata alla ratio decidendi, evidenziata in narrativa, secondo cui non vi era prova che la scheda sottoscritta dal Z fosse stata compilata nei termini risultanti dal contenuto finale.
3. – Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento agli artt. 214 e segg. c.p.c. e 221 e segg. c.p.c.)”.
Avendo il Z ammesso la sottoscrizione della scheda era onere suo provare che essa era stata illegittimamente riempita proponendo querela di falso e soltanto in caso di prova positiva di tale impugnazione la Corte avrebbe potuto non tener conto del documento, mentre lo ha ritenuto falso ex officio.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Ribadito che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”(Cass. 18059/2007) poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore – va altresì ribadito che colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato (Cass. 2524/2006, 6167/2009) perché, non potendo esser esclusa la provenienza del documento dal suo sottoscrittore, attraverso il patto di riempimento questi fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. 5245/2006).
Pertanto la sentenza impugnata, nell’affermare che non è stata raggiunta la prova del contenuto del documento all’atto della sua sottoscrizione, ha violato tale principio perché, pacifico che a tale momento il documento era in bianco, era onere del Z provare che era stato riempito contra pacta, ovvero proporre querela di falso se compilato absque pactis.
Pertanto il motivo va accolto.
4. – Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento all’art. 91 c.p.c.)”.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo che precede.
Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei relativi principi innanzi richiamati. Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, altra composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.