T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5685 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le ricorrenti, proprietarie dell’immobile sito in Genzano, via Chatillon n.9/A per successione del genitore Ranelletti Carlo, deceduto in data 14.10.1989, lamentano che il Comune di Genzano con il provvedimento in data 23.3.2001, prot. n. 1031 ha negato la richiesta di ristrutturazione del manufatto del locale per box auto, assumendo che lo stesso risulterebbe a disposizione dell’edificio condominiale controinteressato. Contestano quanto affermato dal Comune segnalando una serie di vicende risalenti nel tempo che hanno interessato il manufatto e il passaggio di proprietà dello stesso sulla base di atti negoziali rilevanti, pubblici e privati.

Espongono che da ultimo la società Savi avrebbe venduto l’immobile in questione, con atto 31.1.1983, rep. 17184 Notaio R. Jannitti Piromallo, al sig. Ranelletti Carlo, genitore delle ricorrenti, vendita regolarmente trascritta; dopo il decesso di quest’ultimo le sig.re Ranelletti hanno richiesto voltura catastale a seguito della denuncia di successione.

Pertanto, hanno proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento n. 1031/2001 di rigetto della domanda di ristrutturazione del locale per box auto deducendo motivi di Violazione di legge in materia edilizia nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili, posto che sussisterebbe l’erronea conoscenza dei presupposti in considerazione della riconosciuta titolarità dell’area e del manufatto sovrastante oggetto di domanda di ristrutturazione a seguito dell’acquisto in sede fallimentare: così l’acquisto dell’immobile abusivo in sede di esecuzione forzata ne determinerebbe la purgazione dell’abusivismo ai sensi dell’art.40 della Legge n. 47 del 1985, con effetto estintivo di qualsivoglia vincolo e gravame, ritendosi pertanto superato il rispetto della condizione della demolizione che avrebbe dovuto operare al momento della concessione edilizia. Conclude per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato

Il Comune di Genzano e il Condominio di via Chatillon intimati non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 1488/2010 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti delle parti intimate.

Il Comune di Genzano con nota pervenuta in data 28 dicembre 2010 ha trasmesso la relazione e la documentazione in esecuzione alla predetta ordinanza.

Alla udienza pubblica del 3 marzo 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di fondatezza per le seguenti ragioni.

2.1. La controversia è incentrata sui dedotti vizi di illegittimità e di eccesso di potere sotto svariati profili con riferimento all’impugnato provvedimento adottato dal Comune di Genzano, recante il diniego dell’istanza proposta dalle ricorrenti volta ad ottenere il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione di un locale per box auto in quanto sussisterebbe l’erronea conoscenza dei presupposti da parte dell’Amministrazione rispetto alla effettiva titolarità dell’area e del manufatto sovrastante oggetto della detta domanda di ristrutturazione.

Con la memoria e la documentazione depositata dal Comune in esecuzione dell’ordinanza collegiale n.1488/2010 risulta che la originaria licenza di costruzione del fabbricato sull’area in questione n. 921 del 1967 è stata rilasciata al precedente proprietario (sig. Santoni Roberto, in seguito assoggettato a fallimento), a condizione dell’effettuazione della demolizione dei fabbricati. Di fatto la costruzione in questione non è stata demolita, ma è stata oggetto di atto preliminare per l’acquisto del terreno, tra l’altro non perfezionato, a seguito di aggiudicazione fallimentare, mentre risultano demoliti i fabbricati ricadenti nelle part.lle n. 329 e n. 854, a cui è seguita la successiva costruzione del fabbricato di via Chatillon.

Orbene, risulta in atti che le odierne ricorrenti sono subentrate nella titolarità del terreno con sovrastante locale tipo baracca (distintamente censita nel C.T., foglio 1, part.lle 642, 149/parte e nel N.C.E.U., foglio 1, part.lle n.330 e n.150/a) a seguito di successione mortis causa aperta dopo il decesso del loro genitore, che aveva acquistato detta porzione di immobile dalla società Savi per atto del notaio Jannitti Piromallo in data 31 gennaio 1983.

3. Osserva il Collegio che tale situazione non risulta smentita dal Comune, il quale nella relazione da ultimo depositata conferma la predetta individuazione catastale del lotto di terreno, precisando altresì che "dal punto di vista urbanistico ricade in zona di PRG "B" sottozona "B1" aree edificate sature: tali zone comprendono le aree in cui si considera esaurita la possibilità edificatoria e che non presentano aree libere di dimensioni congrue all’edificazione. E’ ammessa manutenzione ordinaria, straordinaria, demolizione e ricostruzione a parità di SUL, volume altezza e rapporto di copertura".

Pertanto, da quanto risultante per tabulas, il Comune nell’atto di diniego impugnato non ha tenuto conto dell’intervenuta modifica della titolarità del terreno e del manufatto, acquisito dal dante causa delle ricorrenti libero da ogni vincolo e condizione (situazione non contestata in sede civile), impedendo l’applicabilità della disciplina urbanistica vigente ammissibile in relazione alla zona di interesse e alla tipologia dell’attività edilizia richiesta. Da ciò appare fondata la censura di cui al primo mezzo – con assorbimento degli ulteriori profili non esaminati in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della decisione – riguardante la erronea valutazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione comunale alla luce delle riportate circostanze di fatto, in disparte il possibile riesame dell’agire alla luce di un nuovo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto.

4. In definitiva, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Nulla si dispone per le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *