Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-06-2011, n. 24992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G. ricorre avverso la sentenza, in data 19 aprile 2010 della corte d’appello di Napoli, con cui è stata confermata la condanna per il reato di cui all’art. 648 cpv. c.p.; il ricorrente ne chiede l’annullamento, essendo maturata la prescrizione nelle more del giudizio di cassazione e, inoltre, deduce che, e contraddittoria la motivazione.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Nel caso di specie deve essere applicato il termine di presente più breve decennale, introdotto dalla legge c.d. ex Cirielli, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado dopo la sua entrata in vigore, in data 27 ottobre 2008.

Poichè la data da cui far decorrere il termine iniziale è, secondo la corte d’appello, la data del 2 maggio 1998. epoca in cui fu eccesso il furto, è da tale data pertanto che deve ritenersi essere mirato periodo di possesso del mezzo ricettato, con la conseguenza che il termine decennale è scaduto in epoca precedente alla pronunce della sentenza d’appello, avvenuta in data 19 aprile 2010.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p. va dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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