T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-06-2011, n. 5684 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiedeva l’annullamento della Deliberazione n. 166/XXI del 18/12/09 del Consiglio Comunale del Comune intimato, avente ad oggetto "Lavori di restauro foro emiliano e teatro romano -3° stralcio. Approvazione progetto definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità. "

Che il medesimo deduceva i vizi di eccesso di potere per errore nei motivi e nei presupposti e di sviamento di potere, errore nell’iter procedimentale e illogicità manifesta, sotto il duplice profilo della mancata valutazione delle proprie osservazioni e dell’incongrua determinazione dell’indennità provvisoria in violazione delle previste regole procedimentali;

Che alla Camera di Consiglio del 24/6/10 questa Sezione, con ordinanza n. 2857/10 emessa in sede cautelare, accoglieva l’istanza di sospensione del ricorrente, relativamente alla censura sollevata dallo stesso concernente la mancata valutazione delle proprie osservazioni;

Che l’amministrazione comunale, a seguito della predetta decisione cautelare, procedeva ad un riesame dell’ atto deliberativo impugnato e, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30/09/2010, rettificava ed integrava la precedente deliberazione n. 166 del 18/12/2009, valutando e

motivando, nel corpo dell’atto, in relazione alle osservazioni di parte ricorrente espresse in ordine al procedimento espropriativo in questione;

Che il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo i vizi di violazione del DPR n. 327/2001 e di eccesso di potere e di sviamento di potere per errore nei presupposti e nell’iter procedimentale, reiterando sostanzialmente le censure concernenti la determinazione dell’indennità provvisoria in violazione delle previste regole procedimentali, nonché l’incongruità della posta rispetto alla spesa prevedibile;

Che con istanza di prelievo depositata in data 4/1/2011 il Comune resistente chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, sul presupposto di inderogabili motivi di urgenza riferiti alla perdita del finanziamento regionale accordato in relazione alle opere pubbliche da realizzare sulle aree espropriande;

Che in vista dell’ udienza pubblica le parti producevano ulteriori memorie;

Che il Comune eccepisce preliminarmente il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale, posto che la disciplina del nuovo Codice del Processo Amministrativo, contenuta nel D.Lgs. n. 104/2010, innova ponendo il principio dell’inderogabilità della competenza territoriale, rendendo il relativo vizio rilevabile in ogni stato e grado;

Che l’eccezione non pare poter essere accolta dal Collegio nella specifica fattispecie, in relazione alla risalenza nel tempo del ricorso e della afferenza della questione alla ripartizione delle controversie tra Tribunali Amministrativi regionali e sezioni staccate, non essendo l’eccezione stata fatta valere per tempo, e che, comunque, ogni ulteriore approfondimento sul punto appare superfluo ala luce delle considerazioni che seguono;

Che infatti, così come eccepito dal Comune, l’adozione della nuova delibera comunale ha determinato il sopravvenuto difetto d’interesse a ricorrere quanto alle censure contenute nell’originario ricorso;

Che le censure dei motivi aggiunti, in quanto riferite ad una quantificazione provvisoria di poste finanziarie prive di qualunque effetto lesivo, non costituenti una determinazione provvisoria d’indennità ovvero una posta definitiva di copertura finanziaria, si palesano inammissibili per carenza d’interesse;

Che del pari inammissibile risulta la richiesta di risarcimento, non riferita a danni quantificati o quantificabili anche in via equitativa diversi dalle spese di giudizio, che devono viceversa essere compensate in considerazione della natura solo formale e procedimentale dei vizi sanati in autotutela e dei profili di improcedibilità ed inammissibilità sopra rilevati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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