Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-06-2011, n. 24991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. della Repubblica di Catanzaro ricorre per cassazione, avverso la sentenza del giudice di Pace di Tiriolo del 6 maggio 2010, con la quale è stato dichiarato di n.d.p. nei confronti di M. B., imputato del reato di cui all’art. 636 c.p. essendo il medesimo estinto per remissione di querela.

Il P.G. ricorrente lamenta l’erroneità della declaratoria di improcedibilità essendo stata ritenuta la remissione di querela per atti concludenti (mancata comparizione in udienza del querelante), e non attraverso una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il ricorso è fondato.

Le SS.UU. della Corte di cassazione hanno infatti ritenuto che la mancata comparizione del querelante non costituisce un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, nonostante l’espresso avviso in tal senso, e non integra quindi un caso di remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2 (SS.UU, 30 ottobre 2008, n. 46088, Viele).

Alla luce delle suesposte considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio degli atti al Giudice di Pace di Caulonia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Tiriolo in persona diversa per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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