Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-06-2011, n. 24990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.G. ricorre avverso la sentenza, in data 12 maggio 2010, della Corte d’appello di Genova, parzialmente confermativa della condanna per il reato di estorsione, e, chiedendone l’annullamento, sostiene che non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare la sua responsabilità. In particolare deduce l’erronea interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, del comportamento della parte lesa e le dichiarazioni de relato della madre sui rapporti con il R..

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento alla disponibilità del mezzo da parte del T. con relativa dichiarazione del proprietario, anche se non sottoscritta, ma confermata dal rinvenimento all’interno del mezzo di documentazione riferibile al ricorrente e alla sua convivente, la reale qualità dei rapporti tra ricorrente e parte offesa desumibile dalle intercettazioni, la deposizione testimoniale della madre del R..

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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