Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-06-2011, n. 24989Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.J. e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova ricorrono avverso la sentenza, in data 17 giugno 2010, della Corte d’appello di Genova, confermativa della condanna per il reato di insolvenza fraudolenta, così qualificata l’originaria imputazione di truffa ritenuta in primo grado, e, chiedendone l’annullamento il primo, sostiene:

a) Violazione dell’art. 606 c.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare la configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta e che in ogni caso sarebbe stata immotivatamente ritenuta la sussistenza della dissimulazione dello stesso stato di insolvenza.

Il Procuratore generale deduce:

a) Violazione dell’art. 606 c.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 640 e 641 c.p..

Secondo il procuratore ricorrente il comportamento dell’ I., così come emerso in sede dibattimentale, concretizzerebbe quegli artifici e raggiri che avrebbero dovuto far ritenere sussistente il reato di truffa.

I motivi sono manifestamente infondati e i ricorsi sono inammissibili.

Per quanto riguarda il motivo dedotto dal ricorrente I. , il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità, visto il corretto riferimento ai documenti forniti dall’ I. medesimo e la sottoscrizione del titolo, poi risultato essere privo di provvista; questa corte ha stabilito che "La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).

In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello, come sopra richiamati, con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti;

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);

Le medesime conclusioni vanno ribadite, in relazione alla manifesta infondatezza, per quanto riguarda il motivo dedotto nel ricorso del P.G., in quanto la consegna di un documento autentico, di un titolo di credito non di provenienza delittuosa, fanno scemare il comportamento dell’ I. rispetto ad una azione intenzionalmente tesa in modo chiaro ed univoco a porre in essere gli artifici e raggiri necessari a ritenere sussistente il reato di truffa, in quello sicuramente compatibile con la fattispecie di cui all’art. 641 c.p..

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente I. al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente I. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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