T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 5695 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Rappresenta l’istante, magistrato amministrativo, di essere sottoposto a procedimento disciplinare con la contestazione che "la trasmissione ai componenti del CPGA di una lettera anonima -accompagnata da un esposto nel quale il Primo Referendario Liberati acriticamente fa in parte proprie le illazioni in essa contenute- configura una condotta ricca di insinuazioni denigratorie e non suffragata da elementi attendibili, come tale lesiva del decoro, della dignità e della riservatezza che deve caratterizzare l’attività extrafunzionale del magistrato amministrativo".

Ciò posto, il Dott. Liberati -precisato trattarsi di una missiva anonima (riguardante fatti collegati al trasferimento e cambio di funzioni del funzionario Alessandra Gatti) trovata dal ricorrente sulla propria scrivania presso il Tar Toscana e trasmessa dall’interessato stesso, con nota firmata e "con i dovuti condizionali e sottolineando la mancata conoscenza dei fatti", agli organi competenti per gli accertamenti- insta, con il ricorso di cui in epigrafe, per l’accertamento del proprio diritto di accesso allo stato matricolare e a tutti i provvedimenti di inquadramento, trasferimento, comando, attribuzione di funzioni, relativi alla dott.ssa Gatti, nonché per l’annullamento del relativo diniego opposto dal Segretario Generale della G.A. con provvedimento del 9.2.2011, fondato sul rilievo della carenza, nell’istante, "di una posizione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in questione".

Al riguardo assume invece il ricorrente che i documenti richiesti in ostensione sarebbero necessari per la sua difesa disciplinare e per eventuali azioni giudiziarie collegate. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso, deducendo violazione degli artt. 3, 10 bis, 22 e segg. della legge n. 241/90, eccesso di potere, travisamento del fatto, erronea valutazione di presupposti, violazione di legge e dei principi comunitari in materia di difesa e di accesso ai documenti, violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, contraddittorietà, con condanna dell’Amministrazione anche per responsabilità aggravata.

In data 6.5.2011 il ricorrente ha depositato ulteriore scritto difensivo tra l’altro chiedendo che venga sollevata questione di legittimità costituzionale e/o pregiudiziale alla Corte di Giustizia per violazione delle norme sull’imparzialità dei giudici ( artt. 3, 24, 111 Cost., artt. 6 e 13 CEDU) e con riferimento alle disposizioni della legge n. 1034/71 (oggi artt. 5, 17 e 18 cpa) nonché 3 e 165 D.Lgs. n. 165/2001, relativamente alla competenza del plesso TARCdS nella parte in cui dette norme non escludono la competenza a giudicare su questioni relative ad altri magistrati (e per la conseguente attribuzione della giurisdizione ad altro organo giurisdizionale indipendente ed imparziale) e considerano l’Autorità giudiziaria amministrativa giudice terzo ed imparziale su controversie riguardanti appunto altri magistrati amministrativi.

La controinteressata e l’Avvocatura dello Stato si sono costituite in giudizio, e con rispettive memorie del 23 e 28.5.2011 hanno eccepito, preliminarmente, l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, e comunque hanno sostenuto la sua infondatezza nel merito.

2.Premesso quanto sopra, rimarca il Collegio che il ricorso è stato discusso ed è passato in decisione alla Camera di Consiglio del 15.6.2011, con la presenza del ricorrente, che si è difeso personalmente, e del difensore intervenuto per l’Avvocatura dello Stato. Al riguardo precisa il Collegio stesso che la trattazione e discussione del ricorso in Camera di Consiglio (anziché in pubblica udienza) sono avvenute, ai sensi dell’art. 87 comma 2 lett.c) del cpa, senza alcuna contestazione o rilievo da parte dell’istante. La discussione e il contraddittorio orale hanno riguardato esclusivamente, infatti, la problematica della eccepita tardività di deposito del ricorso e la relativa richiesta del ricorrente di rimessione in termini per errore scusabile (e solo in ordine a tali punti specifici l’istante, nella discussione, si è richiamato ad apposite note scritte titolate "dichiarazione a verbale" e prodotte in Camera di Consiglio stessa), senza alcuna specificazione orale di richiesta di trattazione in pubblica udienza (cui si fa invece cenno in detta "dichiarazione") ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Comunque il Collegio fa riferimento e rinvio, ad abundantiam e tuzioristicamente, a CdS, IV, ord.za n. 3406 del 6.6.2011, per quanto in tale pronuncia rilevato relativamente alla non obbligatorietà, a seguito di richiesta, della trattazione in p.u. in relazione alla particolare tipologia di giudizi riguardanti accesso ad atti, alla manifesta infondatezza costituzionale della normativa del cpa in tema di diritto di accesso e alla non disapplicabilità omisso medio, da parte del giudice, delle norme interne eventualmente incompatibili con l’art. 6 della CEDU.

Trattandosi poi di sentenza in materia di accesso ad atti e quindi da redigersi in forma semplificata ex art. 117 co. 4 del D.Lgs. n. 104/2010, la Sezione ritiene di potersi avvalere della tecnica (consentita appunto per tutte le sentenze abbreviate ex art 74 del predetto D.Lgs.) della motivazione mediante rinvio ad un precedente giurisprudenziale, anche ai fini della reiezione dei rilievi dell’istante (articolati particolarmente nella memoria difensiva depositata il 6.5.2011) in tema di ventilata illegittimità costituzionale delle norme processuali italiane sulla c.d. giurisdizione domestica del giudice amministrativo e di contrasto di tali norme con disposizioni della CEDU (al riguardo richiedendo, il ricorrente, la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea), nella parte in cui le norme contestate (più sopra specificate) non escludono, per il plesso TARCdS, la competenza a giudicare su questioni relative ad altri magistrati amministrativi. Deve pertanto questo Collegio in proposito ribadire, per le medesime motivazioni già espresse sul punto da CdS, IV, ord.za n. 3346/2009 e da Tar Lazio, RM, III, n. 41/2011, che non sussistono fondate ragioni, anche nella controversia che ne occupa, per investire della questione di illegittima attribuzione legislativa della competenza giurisdizionale al G. A., in asserita violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, gli organi di giustizia comunitari e/o la Corte Costituzionale, come richiesto dal ricorrente nel presupposto, erroneo ed infondato, di una lesione del suo diritto ad essere giudicato da un giudice imparziale e terzo, e nella implicita prospettiva, vietata dall’art. 102 Cost., dell’individuazione di un giudice, per le controversie come quella all’esame, speciale o straordinario.

3.Quanto alle problematiche più direttamente attinenti al ricorso in trattazione, rileva il Tribunale che il ricorso stesso, come esattamente eccepito dalle parti resistenti, è irricevibile, in ragione del suo tardivo deposito presso la segreteria della Sezione, avvenuto il 1° aprile 2011, rispetto alla avvenuta notificazione alle pubbliche amministrazioni e agli organi intimati (perfezionatasi il 9 marzo 2011 con la consegna del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato) e rispetto alla notificazione alla controinteressata Dott.ssa Gatti (perfezionatasi il 10 marzo 2011 con il ricevimento del ricorso stesso da parte di addetto alla casa), ovvero oltre il termine dimezzato di quindici giorni risultante dal combinato disposto dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. ("Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario…") e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. ("Nei giudizi di cui al comma 2… tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti…"), norma che riguarda i riti camerali ivi previsti, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi (cfr. in tema, TAR CZ n. 223/2011 e TAR PR n. 48/2011).

4.In ordine poi alla richiesta dell’istante di rimessione in termini, non ritiene il Collegio che ne sussistano i presupposti.

Il riconoscimento dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppongono invero uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento non lineare dell’Amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque errore non imputabile al ricorrente (vedi Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 2011, n. 2892). L’art. 37 del cpa stabilisce infatti che la rimessione in termini può essere disposta in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Nella specie non sussiste alcuna ragione giustificativa del tardivo deposito del ricorso.

Ed invero, la norma sui relativi termini è chiara, semplice e di univoca interpretazione. Il termine di quindici giorni, poi, di deposito del ricorso in tema di accesso ad atti, benché dimezzato rispetto ai corrispondenti termini ordinari, è giustificato dalla particolare celerità insita nel giudizio di accesso ed esso risponde alla ratio di una rapida tutela degli interessi degli stessi ricorrenti, non costituendo comunque, ad avviso di questo Tribunale, termine talmente breve da pregiudicare l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale. Si tratta insomma di un termine congruo, ragionevole, non vessatorio. Né la circostanza della difesa in proprio consentita nei giudizi di accesso può giustificare, in generale, elusione di termini decadenziali di scansione del processo, posto che trattasi di opzione facoltativa alla quale il ricorrente non è obbligato e della quale egli consapevolmente accetta rischi e benefici. Nello specifico poi la particolare qualità soggettiva del ricorrente (magistrato amministrativo) a maggior ragione porta ad escludere l’inveramento di un’ipotesi di errore scusabile per mancato rispetto dei termini di cui trattasi. Nemmeno, in proposito, può accedersi alla prospettazione, ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile stesso, di un comportamento non collaborativo dell’Amministrazione in relazione al gran numero di ricorsi proposti dal Dott. Liberati nell’ambito di un complesso contenzioso che lo vede contrapposto all’Amministrazione stessa, dal momento che l’onere nella specie imposto, di deposito dell’atto di impulso processuale, nei previsti termini di legge, era chiaro, ex ante programmabile e di non complessa esecuzione, dovendo comunque la valutazione restare in proposito limitata al singolo processo e non estesa agli altri giudizi collegati o connessi. E comunque, se vi erano per il ricorrente difficoltà oggettive di personali spostamenti territoriali per assolvere agli incombenti processuali previsti a pena di decadenza, l’istante stesso ben avrebbe potuto ovviare mediante ricorso a patrocinio di difensore iscritto all’albo.

Per quanto attiene poi alle prospettate difficoltà connesse con i tempi di riconsegna da parte degli ufficiali giudiziari degli atti notificati, si rileva anzitutto che il ricorrente non fornisce elementi di prova che nei suoi confronti siano intervenute particolari lungaggini temporali, ostative di adempimenti da compiersi entro termini stabiliti. E comunque si deve in proposito ritenere che l’eventuale ritardo nella restituzione da parte dell’organo notificatore della prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, non giustifica il tardivo deposito del ricorso stesso, semplicemente consentendo semmai di ritardare il deposito della prova dell’avvenuta notificazione (cfr. CdS, V, n. 1790/2007).

E d’altra parte, lo stesso cga stabilisce (con disposizione che, ai fini del disconoscimento nella specie di un errore scusabile, appare decisiva ed insuperabile), all’art. 45 comma 2, che "è fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante" (ovvero, nel caso di cui trattasi addirittura sin dalla consegna del ricorso stesso all’ufficiale giudiziario per la notificazione).

Alla stregua di quanto sopra, si ribadisce l’insussistenza, nella specie, dei presupposti per la concessione al ricorrente della rimessione in termini per errore scusabile, risultando disatteso dall’istante un termine processuale perentorio e dimidiato ma non eccessivamente restrittivo nè comunque di ostacolo all’accesso alla giustizia, anche perché assistito da congegni correttivi ed agevolativi tali da determinare l’esclusione di ogni ipotesi di contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

5.Il ricorso di cui in epigrafe va dichiarato conclusivamente irricevibile (dovendosi conseguentemente disattendere, per difetto di soccombenza dell’amministrazione, la richiesta risarcitoria per responsabilità aggravata, e dovendosi peraltro respingere la richiesta di rimessione in termini).

Le spese del giudizio, sussistendone i presupposti anche in relazione alle attività difensive delle parti e alla particolare natura del giudizio di accesso ad atti, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e respinge la richiesta di rimessione in termini, come da motivazione.

Compensa le spese e respinge la richiesta di condanna per responsabilità aggravata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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