Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-06-2011, n. 24988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G.N. ricorre per cassazione, con atto del suo difensore di fiducia avv.to D’Elicio Giuseppe, avverso la sentenza, in data 4 maggio 2010, della Corte d’appello di Ancona, parzialmente confermativa della condanna per il reato di ricettazione, e, chiedendone l’annullamento, sostiene che il procedimento sarebbe nullo per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello allo stesso difensore di fiducia avv.to Giuseppe D’Elicio, già unico difensore nel giudizio di primo grado nominato con atto del 21 giugno 2005, ed estensore dei motivi d’appello. In realtà il decreto di citazione a giudizio, secondo la copia della relata allegata al ricorso, sarebbe stato notificato all’avv.to Levi Umberto, con studio in Pesaro, via Eugenio Curiel, privo di qualsiasi collegamento con lo studio dell’avv.to D’Elicio.

All’udienza del 22 febbraio 2011 la Corte "rilevato che nel fascicolo degli atti d’appello, all’avviso di partecipazione per l’udienza del 4 maggio 2010, al difensore di fiducia avv.to Giuseppe D’Elicio risulta allegata la relazione di notifica per la stessa udienza del 4 maggio 2010, riferita all’avv.to Levi Umberto in relazione al processo n. 1539/03 RG Corte d’appello di Ancona (cronologico BAG/0/2888), anzichè quello relativo al procedimento n. 283/08 RG Corte di appello di Ancona; che appare verosimile essersi trattato di mero errore materiale di allegazione degli atti di notifica; manda alla cancelleria di accertare , tramite la cancelleria della Corte d’appello di Ancona e l’Ufficio Unep di Pesaro se risulta che l’avviso di partecipazione all’udienza del 4 maggio 2010 sia stato notificato all’avv.to D’Elicio, sia attraverso l’esame degli atti del procedimento n. 1539/03 che dalla verifica del cronologico UNEP".

In data 2 marzo 2011 è pervenuta la documentazione originale, da parte dell’Ufficio Unep di Pesaro, in base alla quale si evince che in data 24 marzo 2010 l’avv.to Giuseppe D’Elicio ha ricevuto a mani della dott.ssa C., praticante di studio, l’avviso per l’udienza del 4 maggio 2010 relativa al procedimento n. 283/08.

Il motivo è dunque manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile, in quanto non sussiste la violazione della ritualità della notifica lamentata nel ricorso, anzi sussiste la prova della sua rituale e tempestiva esecuzione. Peraltro la manifesta infondatezza dell’eccezione, della cui sussistenza era ab origine consapevole lo stesso difensore, basata su una rappresentazione della realtà collegata ad un mero errore materiale nell’allegazione degli atti inseriti nel fascicolo d’appello, rispetto all’evidente regolarità della documentazione in possesso del difensore medesimo, comporta la necessità della trasmissione della documentazione al competente Consiglio dell’Ordine per ogni necessaria valutazione sotto il profilo deontologico del comportamento dell’avv.to D’Elicio.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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