T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 5693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che sussistano i presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza abbreviata (al riguardo essendo state preavvertite le parti in camera di consiglio), risultando il ricorso fondato, per il prioritario, assorbente e condivisibile motivo di censura relativo alla mancata considerazione della memoria difensiva prodotta dalla ricorrente a Bentley Soa spa con nota del 25.2.2011, spedita il giorno seguente;

Considerato infatti che la società di attestazione, con nota del 28.2.2011 (oggetto d’impugnativa unitamente alla consequenziale annotazione, da parte di AVCP, nel Casellario delle imprese) ha provveduto a concludere, nei confronti dell’impresa ricorrente, il procedimento avente ad oggetto il diniego di rilascio di attestazione e la contestuale decadenza dell’attestazione posseduta, motivando con esclusivo riferimento a quanto rappresentato da Tirreno Ambiente spa (circa il mancato riscontro di autenticità di un certificato lavori presentato dalla ricorrente stessa), senza tenere in considerazione le deduzioni al riguardo presentate dall’Impresa Rotella ed in proposito affermando infatti che non era pervenuta da parte di detta Impresa alcuna deduzione o memoria in merito all’oggetto del procedimento;

Considerato, invece, che l’Impresa Rotella -alla quale con nota del 24.1.2011 pervenuta alla ricorrente (come concordemente affermato sia da quest’ultima che da Bentley SOA e come riferito nello stesso provvedimento impugnato) in data 17.2.2011, era stata comunicata la possibilità di intervenire nel procedimento- aveva inviato alla società di attestazione, mediante lettera raccomandata, in data 26.2.2011 (e quindi entro il termine di 10 giorni assegnato nella citata nota di avvio procedimentale 24.1.2011), una memoria difensiva scritta che Bentley Soa non ha preso in considerazione, essendole pervenuta il 2.3.2011, dopo l’adozione dell’atto impugnato;

Considerato peraltro che era stato fissato (cfr. ripetuta nota Bentley Soa 24.1.2011) un termine per "l’invio" di memorie (e non per il loro materiale arrivo presso la società di attestazione), sicchè la mancata attesa da parte di parte di quest’ultima di tempi congrui per il ricevimento di eventuali deduzioni tempestivamente spedite (così come di fatto nella specie era avvenuto) a mezzo posta (dovendosi tener conto del garantista principio generale per cui vale il termine di spedizione di deduzioni o atti difensivi: cfr. CdS, VI, n. 2596 del 22.5.2007) determina l’illegittimità degli atti emessi da Bentley soa spa e del consequenziale provvedimento di annotazione da parte dell’AVCP;

Ritenuto dunque, alla stregua delle esposte considerazioni e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, che il ricorso debba essere accolto, con annullamento degli atti impugnati (e fatte salve le successive determinazioni della P.A.), ma che le spese, sussistendo giustificati motivi, debbano essere compensate tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla, per l’effetto, gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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