T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 5692 Ricorso per l’esecuzione del giudicato Infermita’: rimborso spese di cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dirigente della Ragioneria generale dello Stato, collocato a riposo dal 111998, aveva proposto davanti a questo Tribunale il ricorso n° 14494 del 2000 per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Ministero del Tesoro al rimborso delle spese mediche sostenute per un incidente stradale subito durante il servizio, i cui esiti sono stati riconosciuti come infermità dipendenti da causa di servizio (Decreto del 2611998).

Con sentenza n° 4594 del 2002 il Tar Lazio accoglieva il ricorso e ordinava all’Amministrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente.

Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il dott. Di Mare proponeva ricorso per la nomina del Commissario ad acta che provvedesse al posto dell’Amministrazione inadempiente.

Con sentenza n° 11047 del 2002 è stato nominato il Commissario nella persona del dott. Allocca che provvedeva ad esaminare la domanda di rimborso e a liquidare le somme spettanti al ricorrente, il 1952003. Le procedure di pagamento di tali somme si concludevano nel maggio 2003 (autorizzazione del 2152003)

Avverso tali atti del Commissario è stato proposto il presente ricorso, notificato il 24122003, per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione degli artt 3,6, 7 e 8 della legge n° 241 del 1990;

abuso ed eccesso di potere; carenza di motivazione;

violazione dell’art 68 del d.p.r. n° 3 del 1957;

violazione ed errata applicazione delle disposizioni inerenti l’applicazione degli interesse e della rivalutazione sulle spese mediche di cui è stato chiesto il rimborso.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 18 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso gli atti del Commissario ad acta, i quali, in quanto adottati da un organo ausiliario del giudice, possono essere oggetto di reclamo solo davanti al giudice dell’ottemperanza.

Tale principio affermato ormai da molti anni dalla giurisprudenza amministrativa è stato più di recente riconosciuto anche dalla Cassazione, per cui l’attività del commissario ad acta, pur morfologicamente non disomogenea rispetto a quella cui sarebbe tenuta la P.A. inadempiente, ne risulti del tutto dissonante sul piano funzionale, volta che essa è destinata a fondarsi su di un ordine contenuto nella decisione dell’AGA, cui inscindibilmente si lega giusta un nesso di strumentante necessaria – con conseguente riferibilità allo stesso giudice dell’ottemperanza di quegli atti commissariali. E’ dunque al giudice dell’ottemperanza che spetta, e in via esclusiva, la verifica della rispondenza di tali atti alle proprie indicazioni in sede di procedimento R.D. n. 1054 del 1924, ex art. 27, n. 4 (in tali sensi apparendo, difatti, orientata la stessa giurisprudenza amministrativa: C.d.S. 16 ottobre 2002, n. 5652), dovendosi per l’effetto riconoscere al commissario ad acta la qualità di organo giurisdizionale e ai suoi provvedimenti quella di atti giurisdizionali, espressamente passibili di impugnazione attraverso il solo strumento del reclamo, in applicazione del più generale principio secondo il quale l’organo legittimato a conoscere delle vicende attinenti all’esecuzione di un giudicato non può che essere quello che presiede all’esecuzione medesima (Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20105).

Poiché, peraltro, nel caso di specie il ricorso è stato presentato davanti allo stesso giudice competente per l’ottemperanza, di cui avrebbe i requisiti di sostanza e forma, può essere preso in considerazione come reclamo avverso le determinazioni del Commissario, rispetto alla quali, tra l’altro, neppure si pone un problema di termini di decadenza, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo.

Le contestazioni proposte avverso le determinazioni del Commissario sono infondate.

Quanto alle censure relative alla mancata partecipazione, non sono suscettibili di accoglimento, in quanto il ricorrente era a conoscenza dell’avvenuta nomina del Commissario con il termine di trenta giorni per provvedere, che in sede giurisdizionale aveva già depositato la documentazione relativa alla sua richiesta di rimborso; inoltre, dalla natura di organo ausiliario del giudice deriva la infondatezza delle censure relative alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo.

Le censure relative alla quantificazione delle spese sono invece infondate.

Sostiene, infatti, la difesa ricorrente che il Commissario erroneamente avrebbe escluso alcune spese sostenute. Si tratta in particolare di 796 euro, che il Commissario ha escluso in quanto ritenute non strettamente attinenti alla infermità derivante da causa di servizio o non provate.

Il Commissario ha applicato correttamente i criteri normativi per la liquidazione delle spese sostenute; quanto alle spese non provate, neppure in questa sede la difesa ricorrente ha fornito una prova al riguardo, prova che trattandosi di diritti soggettivi è integralmente a carico della parte.

Contesta, poi, la difesa ricorrente che il commissario erroneamente avrebbe escluso le somme relative al progetto finalizzato, in quanto spettanti solo in caso di effettiva prestazione del servizio.

Tale contestazione non può essere accolta.

Ai sensi dell’art 68 del d.p.r. n° 3 del 1957, durante l’aspettativa l’impiegato ha diritto all’intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell’aspettativa il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Le somme relative ai progetti sono liquidate solo in caso di effettiva partecipazione al progetto, anche rispetto agli impiegati in servizio.

Deve, quindi, ritenersi che non spettano al dipendente assente, anche se per causa di servizio, essendo, ancor più della indennità di lavoro straordinario, legate non solo alla effettiva prestazione del servizio, ma alla concreta partecipazione al progetto.

Contesta, altresì, la difesa ricorrente che il Commissario avrebbe fatto erronea applicazione dei criteri per la liquidazione di interessi e rivalutazione. Anche tale contestazione non può essere condivisa.

L’art 1 del D.M. 352 del 1998 ha previsto l’applicazione delle disposizioni "del presente regolamento ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1° gennaio 1995", quindi sicuramente rientrano anche quelle liquidate al dott. Di Mare. Successivamente al d.m. del 352 del 1998, che ha previsto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, la circolare del Ministero del Tesoro del 1998 ha espressamente chiarito che b) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dopo il 16 dicembre 1990 spettano i soli interessi legali.

Pertanto, la data del 16 dicembre 1990 costituisce una linea di discrimine nel senso che per i periodi anteriori a detta data i ritardi saranno remunerati con i due istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) per quelli successivi verrà corrisposto il solo interesse legale.

Correttamente quindi il Commissario ha proceduto alla liquidazione solo degli interessi.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della vicenda in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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