T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-06-2011, n. 5679 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso n.2736 del 2009 proposto dalla parte ricorrente indicata in epigrafe ed annullato l’atto di esclusione dalla procedura concorsuale per la copertura di 75 posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario per lo sviluppo del SW della rete e per l’analisi statistica, area C, posizione economica C l, del ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione;Tale sentenza, è stata appellata dall’Amministrazione al Consiglio di Stato senza richiesta di misura cautelare.

Allo stato non risulta che l’Amministrazione abbia posto in essere alcun atto di esecuzione.

Con il ricorso in epigrafe è stata perciò chiesta l’adozione dei provvedimenti, ex art.112,113, 114 del decreto legislativo n.104 del 2010.

Poiché non è contestato che l’Amministrazione non ha adottato al riguardo alcun atto di esecuzione, risulta meritevole di accoglimento la richiesta formulata da parte ricorrente.

In sostanza deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di ripristinare la situazione giuridica scaturente dall’ annullamento giurisdizionale dell’atto di esclusione dalla procedura concorsuale per la copertura di 75 posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario per lo sviluppo del SW della rete e per l’analisi statistica, area C, posizione economica C l, del ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione, secondo le modalità di cui in parte motiva della sentenza del TAR del Lazio Sez. III bis 7 gennaio 2010 n. 04464/2010.

Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di disporre l’esecuzione della sentenza di cui trattasi, entro i limiti e con le modalità suindicate relativamente al capo domanda indicata in premessa, stabilendone le modalità nonchè i termini in cui pronunciarsi.

Ritiene per conseguenza, di nominare un commissario ad acta, previa assegnazione di un termine all’Amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessive euro 1.000.(mille).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – Roma -, Sezione terza bis, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica di far luogo all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe secondo le modalità di cui in motivazione e per l’effetto assegna all’Amministrazione il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per provvedere e darne comunicazione alla parte ricorrente.

Nomina, nell’ipotesi di inesecuzione, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma il quale provvederà, anche tramite funzionario delegato, su istanza di parte ricorrente dopo lo spirare infruttuoso del termine sopra fissato.

Il relativo compenso, posto a carico dell’Amministrazione resistente, sarà determinato con separata ordinanza, ad avvenuto espletamento dell’attività da parte del commissario ad acta.

Assegna al predetto commissario ad acta il termine ulteriore di giorni 60 (sessanta) per l’esecuzione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro mille, in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *