T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 27-06-2011, n. 5673 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Uditi l’avv. Gino Giuliano, in sostituzione dell’avv. C. Rienzi, per la parte ricorrente, l’avv. Dario Capotorto, in sostituzione dell’avv. S. Vinti, per Trenitalia s.p.a.;

Considerato che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti impugnavano il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata su un’istanza di accesso presentata in data 27.2.1998 per conoscere alcune informazioni relative ai ritardi maturati dai treni delle Ferrovie dello Stato;

Considerato che, in prossimità della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso, con memoria del 27 maggio 2011, i procuratori della parte ricorrente hanno rappresentato che le associazioni in epigrafe non hanno più interesse alla definizione della controversia, essendo ormai decorsi i termini per l’esercizio di un’eventuale azione di risarcimento danni cui l’accesso oggetto del presente giudizio era preordinato;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe, per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con compensazione delle spese del presente giudizio, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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