Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 22-06-2011, n. 25186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17-3-2010 la Corte di Appello di Roma pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 23.1.07 a carico di R.P., responsabile di lesioni ai danni di N.G. disponendo la conversione della pena detentiva nella multa di Euro 2.660.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il R., deducendo, con il primo motivo la inosservanza dell’art. 96 c.p.p. e art. 601 c.p.p., comma 5, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c).

A riguardo evidenziava che il ricorrente era difeso, in primo grado, da due difensori: Avv. Ciriaco Forgione e Avv. Luigi Colarieti, e che successivamente era stata nominata con atto depositato nella cancelleria del Giudice a quo in data 8.3.2007, l’Avv. Cinelli Serena, conferendo a tale difensore il mandato a proporre impugnazione, confermando la nomina dell’Avv. Forgione, e revocando ogni altra nomina.

In pari data – (8.3.2007) – era stato depositato l’atto di appello,e l’avviso per il giudizio di appello era stato comunicato agli avv. Colarieti e Cinelli, omettendo di avvisare l’Avv. Forgione, onde il ricorrente rilevava la nullità derivante dal mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia.

2 – Con ulteriore motivo deduceva la inosservanza degli artt. 161 e 157 c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. C) e art. 179 c.p.p..

Sul punto rilevava che la notifica del decreto di citazione all’imputato appellante era stata effettuata presso il domicilio dichiarato,e che l’ufficiale giudiziario,non avendo potuto notificare in data 1.2.2010,aveva eseguito l’affissione in data 3.2.2010 comunicando l’avvenuto deposito della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 157 c.p.p., comma 8.

Il ricorrente rilevava sul punto che dalla busta della raccomandata emergeva che la stessa non era stata ritirata e era stato inviato avviso di giacenza (essendo stato tentato il recapito in data 6.2.2010) – con possibilità di ritiro dal giorno 8.2.2010, per giorni dieci – Premessi tali rilievi, il ricorrente evidenziava che l’imputato non avrebbe potuto immaginare che si trattasse di notifica di un atto giudiziario, non essendo specificato tale dato, e che l’atto era stato rispedito al mittente dall’ufficio postale prima dello scadere dei dieci giorni di giacenza, essendo segnata sul retro della raccomandata la data del 17.2.2010 – data nella quale il R. avrebbe potuto ancora ritirare il plico. Pertanto deduceva che non risultavano rispettati i termini per la citazione del predetto imputato innanzi alla Corte di Appello.

Richiamava inoltre la pronunzia della Corte Costituzionale n. 346/1998 che aveva dichiarato – l’illegittimità della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 3 relativa alle notificazioni a mezzo posta,nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo soli dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso devono ritenersi privi di fondamento.

– Per il primo motivo deve ritenersi che secondo giurisprudenza in ordine all’art. 601 c.p.p., comma 5, in caso di nomina da parte dell’imputato di due difensori di fiducia, l’omessa notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza a uno dei difensori,comporta una nullità a regime intermedio (Cass.24.4.2008/239614; Cass. 5.6.2000/217211) che è sanata se non viene eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni.(v.Cass. SS.UU.8-10-2009/244188).

Nella specie,la mancanza di avviso all’Avv. Forgiane non era stata eccepita innanzi alla Corte di Appello dal difensore – Avv Cinelli – presente,che aveva sottoscritto l’atto di impugnazione con il predetto difensore.

Per il secondo motivo si osserva che esso deve ritenersi privo di fondamento,considerato che la decorrenza del termine per la convocazione in giudizio si verifica dalla data del ricevimento dell’avviso di deposito della raccomandata e non dalla data del ritiro della stessa (v. quanto si desume da Cass.Sez. 4, 13 dicembre 1999, n.3124, Lucani – RV. 215541 -). "Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l’ufficiale giudiziario ne da comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l’interessato può rinviare o non effettuare ad libitum".

Peraltro deve rilevarsi che appare correttamente motivata l’ordinanza con la quale la Corte di Appello, in data 17-3-2010, decise in merito alla eccezione difensiva inerente alla mancanza di avviso della raccomandata (la corte aveva evidenziato che la notifica non era avvenuta a mezzo posta ma tramite ufficiale giudiziario, che aveva compiuto gli avvisi, in data 1 e 3 febbraio 2010, ai quali era seguita la raccomandata prevista dall’art. 157 c.p.p..

Nel caso di cui si tratta non trova applicazione la L. n. 890 del 1982, art. 8, che riguarda le notifiche originariamente effettuate a mezzo posta, (secondo giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte di Appello).

Dunque devono ritenersi privi di fondamento i rilievi della difesa anche con riferimento ai vizi di notifica menzionati nel secondo motivo di ricorso. Conseguentemente la Corte deve rigettare il ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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