T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 27-06-2011, n. 5666 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che:

– con sentenza n. 10575/06, confermata in grado di appello dalla decisione n. 8378/09 e divenuta definitiva in data 6 aprile 2010, il Giudice civile condannava l’Enac ad inquadrare il sig. Vici Piero nella I qualifica professionale alla data di inserimento nei ruoli dell’Ente e alla percezione del relativo trattamento retributivo da determinarsi in separato giudizio;

– successivamente, con decreto ingiuntivo n. 4433/09 divenuto esecutivo il 12 novembre 2009, l’Enac veniva condannato a corrispondere all’interessato quanto richiesto a titolo di retribuzione "oltre rivalutazione legale ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto";

– a dire del ricorrente, l’Ente intimato non dava integrale esecuzione ai provvedimenti suddetti, in quanto provvedeva a liquidare euro 133.664,28 per sorte oltre ad euro 17.211,90 per interessi, mentre non liquidava le somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria e di integrazione del trattamento di fine servizio – dovuta al sig. Vici a seguito dell’incremento retributivo – oltre a trattenere indebitamente dalla busta paga le somme spettanti a titolo di contributi previdenziali;

– con il ricorso in epigrafe, notificato all’Ente intimato in data 1° aprile 2011, il Vici ha chiesto a questo Tribunale che venga ordinato all’Enac di dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe rimasta inottemperata – ponendo in essere tutti gli atti e i comportamenti necessari ad attribuirgli le somme spettanti a titolo di rivalutazione, di contributi previdenziali e di integrazione del trattamento di fine servizio, oltre gli interessi maturati sugli importi dovuti per i suddetti titoli – nonché la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza dell’Ente medesimo;

RITENUTO che:

– la domanda relativa al pagamento delle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria è destituita di fondamento atteso che al sig. Vici venivano liquidati gli interessi legali, poiché di importo superiore rispetto all’ammontare della rivalutazione monetaria; ciò, in quanto, ai sensi del d.m. 1.9.1998, n. 352 e della circolare n. 83 del 23.12.1998, lett. A), punto c), con riguardo ai crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dal 1° gennaio 1995 in poi, spettano i soli interessi legali o, in alternativa, la rivalutazione monetaria, qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza all’andamento del tasso di inflazione; e pertanto, sotto tale profilo, la sentenza epigrafata risulta eseguita dall’ente intimato e il ricorso si appalesa infondato;

– la domanda relativa al pagamento delle somme spettanti a titolo di contributi previdenziali e di integrazione del trattamento di fine servizio è inammissibile, in quanto viene spiegata per la prima volta nel corso del presente giudizio di ottemperanza laddove la relativa pretesa non formava oggetto del precedente giudizio di cognizione né rientrava nel decisum del giudice di cui si pretenderebbe ora l’esecuzione; di tal che il ricorso risulta, per tale parte, inammissibile;

– il ricorso in epigrafe deve essere pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, ricorrendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge in parte lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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