Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23182 pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.B.A. chiedeva al Tribunale del lavoro di Brindisi il riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza dalla domanda;

il Tribunale di Brindisi con sentenza del 1.2.2003 riconosceva tale diritto ma solo con decorrenza dal 1.2.2003.

Proponeva appello il L.B. e la Corte di appello di Lecce con sentenza 6.10.2008, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto dello stesso alla prestazione richiesta con decorrenza 1.10.2002. La Corte di appello richiamava la nuova consulenza espletata in appello che attestava la nuova decorrenza riconosciuta.

Ricorre il L.B. con due motivi; resiste l’INPS con controricorso.il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si erano esaminati i rilievi fatti alla CTU nell’udienza di discussione; non si era tenuto conto dell’efficacia invalidante dell’epatopatia cronica e dell’alcolismo cronico, nonchè della broncopatia cronica ostruttiva con dispnea, dell’enfisema polmonare , dell’ulcera gastrica e della piastrinosi presente sin dal 1999.

Il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice" (cass. n. 9988/2009; 8654/2008;

16223/2003).

Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto il ricorso muove mere censure di fatto limitandosi ad invocare l’opinione di altri medici; non viene lamentata l’omissione di indagini mediche essenziali, nè devianze di sorta dalle nozioni correnti della scienza medica.

Con il secondo motivo si deduce nuovamente l’omessa motivazione della sentenza impugnata. Si erano tenute in considerazione solo le tabelle mediche e non si era effettuata una valutazione più ampia delle malattie accertate in senso fisico ed economico in rapporto alla possibilità per il ricorrente di guadagnare un reddito dignitoso, come affermato in più occasioni dalla Cassazione.

Il secondo motivo è del tutto generico in quanto la mancata valutazione in senso più ampio di cui al motivo non è prospettata in modo concreto e circostanziato. La censura peraltro sconfina in una immotivata censura di merito che non indica le ragioni specifiche per le quali si ritiene di non dover concordare per l’accertamento peritale disposto in grado di appello.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese stante la data di presentazione del ricorso e la natura della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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