T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– è orientamento consolidato di questa Sezione che la vetustà dell’opera non escluda il potere di controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanisticoedilizia, perché l’esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza; ne consegue che l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr. fra le tante Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 giugno 2008, n. 2045);

– i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono, poi, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – anche se risalente nel tempo – senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1318);

– le opere, per la loro struttura, dimensioni e per i materiali con cui sono state realizzate (si tratta di un fabbricato di due piani, in legno e muratura, ed una tettoia di m. 6 x 10,75, destinata a fienile), sono preordinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo e non ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo: esse necessitavano dunque di un permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistica;

– la circostanza che l’area in questione sia gravata da un vincolo idrogeologico non è stata oggetto di alcuna contestazione;

– in considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può portare all’annullamento dell’atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Valdisotto, delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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