Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.A. chiedeva la declaratoria della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura svolti negli anni 1992 e 1993 con relativo ordine all’INPS di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al parto avvenuto in data (OMISSIS). Il giudice di prime cure, il Tribunale del lavoro di Sala Consilina, accoglieva la domanda. Sull’appello dell’INPS la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18.4.2007, in parziale riforma dell’impugnata sentenza rigettava la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità per essere intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Ha proposto ricorso la L. con un solo motivo; resiste l’INPS con controricorso.

Il Collegio ha autorizzata la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Nell’unico motivo si deduce l’improcedibilità dell’appello proposta dall’INPS perchè all’udienza di discussione del 24.6.2006 il procuratore dell’Istituto aveva dichiarato che l’appello era stato notificato contrariamente al vero. Il termine concesso per rinotificare l’atto di appello era stata poi concesso tardivamente.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la mancata formulazione, ex art. 366 bis c.p.c., del quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità), pur nella vigenza della norma predetta. Tale onere, peraltro, ha affermato questa Corte deve essere espressamente assolto in una specifica parte del motivo di ricorso, non essendo il quesito di diritto ricavabile in base agli argomenti svolti in ricorso (cass. n. 16002/20007, cass. n. 5073/2008). Nel caso in esame il quesito non risulta formulato in alcuna parte del ricorso.

Stante la natura della controversia e la data di presentazione del ricorso, nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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