Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25116 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 27/10/10 il Tribunale di Catania rigettava l’appello proposto ex art. 310 c.p.p. da A.A. avverso l’ordinanza 15/7/10 dal Tribunale di Siracusa che rigettava una sua istanza di revoca o modifica di misura cautelare.

Il Tribunale osservava come le condizioni che avevano giustificato la misura fossero immutate, in particolare non risultando venute meno o attenuate le esigenze cautelari: insufficiente la dedotta circostanza che in sede di conclusioni il Pm avrebbe chiesto la sua assoluzione e indimostrato che la posizione dell’ A. fosse identica a quella di coimputati che avrebbero ottenuto un trattamento cautelare più favorevole. Di qui il rigetto dell’appello.

Ricorreva per cassazione l’ A. personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale aveva ritenuto generico l’assunto secondo cui altri coimputati con identiche posizioni avevano ottenuto regimi cautelari meno afflittivi, mentre la circostanza era pacifica e non andava dimostrata dall’istante (ad esempio tal C.V., con identici trascorsi ed imputazione dell’ A., era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione in continuazione con i reati giudicati nel procedimento cd. Libra).

Chiedeva l’annullamento senza rinvio e la scarcerazione immediata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG (nessuno compariva per la parte ricorrente) chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Le posizioni processuali di ciascun indagato o imputato di uno stesso procedimento sono comunque individuali ed autonome ed è compito del giudice di merito valutarne la specificità. Le deduzioni del ricorrente tendono pertanto indebitamente a sovrapporre il proprio giudizio a quello congruamente espresso dal giudicante. Corretto, nel caso in esame, il rilievo che la posizione del giudicabile non muta, in vista del giudizio finale, a seguito di un’eventuale conclusione a lui favorevole del Pm (non vincolante per il giudice) o di pretesi trattamenti cautelari o sanzionatori ritenuti più lievi o vantaggiosi in favore di coimputati.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e di una congrua sanzione pecuniaria. Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1- ter.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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