Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso a Tribunale di Gela, V.G., premettendo di essere stato collocato in mobilità e di avere usufruito della relativa indennità dal 1.1.1996 al 3.1.8.2002, lamentava di non avere percepito la pensione di anzianità per il periodo settembre- dicembre 2002, avendo l’INPS corrisposto tale prestazione soltanto a decorrere dal 1.1.2003. Chiedeva, pertanto, la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei della pensione di anzianità maturati per il periodo predetto, con gli accessori di legge.

Integratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Tribunale decideva con sentenza n. 542/07, in data 14.11.2007, con la quale respingeva il ricorso, dichiarando compensate fra le parti le spese del giudizio. In particolare, rilevava che la decorrenza della pensione di anzianità doveva essere individuata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e che, nel caso di specie, la domanda amministrativa risultava presentata soltanto nel mese di dicembre del 2002. 2. Avverso tale sentenza proponeva gravame V.G. chiedendone la riforma e l’accoglimento integrale della domanda.

Si costituiva in giudizio l’istituto appellato chiedendo il rigetto dell’ appello e la conferma dell’ impugnata sentenza.

La Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza dell’8.10.2008- 10.11.2008 rigettava l’appello compensando le spese di lite.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata già depositato anche memoria. All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo infra trascritto. Il collegio autorizzava la motivazione semplificata della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la errata interpretazione e violazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 7. Secondo i ricorrente il diritto a percepire la pensione nasce alla cessazione della mobilità. Ciò che rileva è la domanda di ammissione alla mobilità cosiddetta lunga con cui iniziava il prepensionamento, costituendo invece l’atto di pensionamento una mera prosecuzione senza interruzione del rapporto previdenziale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia errata applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5. Tale norma va applicata in caso di ordinario pensionamento che è fattispecie diversa da quella del pensionamento che segue la mobilità lunga.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 Cost. per insufficiente protezione previdenziale ove si dovesse ritenere uno iato tra la fine della mobilità lunga e l’inizio del pensionamento.

2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – è inammissibile.

Nessuna delle tre censure mosse dalla ricorrente è accompagnata dalla formulazione del corrispondente quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nella specie atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 novembre 2008, ossia quando la disposizione suddetta era già in vigore e prima che la stessa fosse abrogata dalla L. n. 69 del 2009. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Può provvedersi sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiarare inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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