Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25115 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26/10/10 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame di G.M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 4/10/10 dal Gip dello stesso Tribunale per i reati di associazione per delinquere pluriaggravata di tipo mafioso (capo A: in (OMISSIS) con permanenza), concorso in truffa continuata, aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di istituti di credito dai quali i correi ottenevano mutui ipotecar (capo B: dal (OMISSIS)), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo AI: dal (OMISSIS)), plurimi atti di spaccio in concorso (capi AI, AV, BD, BJ, BM, BP: il (OMISSIS), in data anteriore e prossima al (OMISSIS), in date anteriori e prossime al (OMISSIS)).

Annullava invece per i capi W (armi), CB e CI (droga) e le aggravanti contestate nel citato capo Al (l’associazione per droga).

L’ordinanza individuava la responsabilità di G.M. ( M.), detto "(OMISSIS)", quale stretto collaboratore ("figlioccio") di F.G. ( P.), capo di uno dei sodalizi tarantini operanti nell’ambito della Sacra Corona Unita (capo A), con il quale ed altri sodali perpetrava abitualmente truffe. L’imputazione associativa, riguardante anche il G., veniva dalle inconsapevoli indicazioni provenienti da R. V., sodale di spicco del sodalizio capeggiato dal F., contenute in alcune conversazioni intercettate sulla Fiat Punto del R. tra costui ed altri soggetti intranei al gruppo come D. V.S. ((OMISSIS)), S.A. ((OMISSIS)), B.M. ((OMISSIS)), S.C. ((OMISSIS)), lo stesso indagato G.M. e G.G. ((OMISSIS)), la compagna M.I. ((OMISSIS)) ed ancora S.A. (29/7/08).

In base ad intercettazioni, riscontrate dalla denuncia di Z. C., preposto di una filiale del Banco di Napoli, anche le imputazioni di tentata truffa continuata e falsi sub B. Sulle intercettazioni tra i sodali (in una del 18/2/08 – per i capi AI e AV -presente anche G.M.) anche quelle (sub AI, AJ, AV, BD, BJ, BM e BP) di associazione per traffico di droga e per singoli episodi di spaccio. Conseguenti le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo – limitatamente ai capi riguardanti l’associazione per droga e i relativi reati fine – violazione di legge processuale e vizio di motivazione: non si era dato conto del perchè il M. (non presente) nominato dai soggetti intercettati nelle varie conversazioni fosse da identificare nel G., mentre nella sola conversazione (del 18/2/08) in cui questi era stato individuato come presente (capo AV) il dialogo sembrerebbe vertere su ipotesi di truffa; inoltre, quanto all’ipotesi associativa, non si era dato conto della sua compatibilità con la circostanza che emergeva dalla conversazione intercettata il 27/4/08 (richiamata nell’ordinanza a proposito del capo BM), per cui il G. (se era da identificarsi nell’ivi nominato "(OMISSIS)") doveva pagare al R. (in ipotesi suo sodale) la somma di Euro 100 per l’acquisto di 2 grammi di cocaina. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.

Il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.

E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv.

215828, Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare (limitatamente ai capi riguardanti l’associazione per droga e i relativi reati fine, in conformità al circoscritto oggetto del ricorso) vengono apprezzati i contenuti delle plurime conversazioni ambientali tenute dal R. (indicato come soggetto di elevato spessore criminale, elemento di spicco dell’associazione delittuosa del F. – verrà arrestato il 9/10/08 – e tuttavia capace di autonome iniziative nel campo del traffico di sostanze stupefacenti) nel corso di circa un anno con svariati soggetti con i quali è in particolare confidenza (una volta con lo stesso ricorrente, indicato fra i suoi collaboratori) e non ha remore nel trattare argomenti di rilievo malavitoso e dove con l’interlocutore di turno fa spesso riferimento alla persona dell’indagato (" M." o "(OMISSIS)").

Che del G. si tratti (nominato come "(OMISSIS)" anche in uno scritto del R. datato 14/4/10 sequestrato nell’abitazione del F. il 20/4/10) emerge dalla complessiva indagine di polizia giudiziaria che ha portato il 4/10/10 all’emissione da parte del Gip del Tribunale di Lecce dell’ordinanza di custodia cautelare di cui oggi si discute. Nell’operazione, per esempio, sono intercettate anche le utenze telefoniche in uso al G.. Nell’indagine è accertata anche la sua presenza fisica. G., in particolare, è l’immediato referente del F. per le attività fraudolente del gruppo. Ma è coinvolto anche nell’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente organizzata e diretta dal R., che parla di lui indifferentemente come di M. o (OMISSIS): in una conversazione M. è nominato come uno dei "quattro dell’Ave Maria" (lo stesso R., D.V.S., il detto M. e "lui", P., ovvero F.G.); in un’altra (OMISSIS) è "figlioccio" di P. ( F.), ovvero il "padrino".

Nessun dubbio pertanto sull’identificazione.

Apodittica l’affermazione difensiva secondo cui nell’unica conversazione riferita alla droga (capo AV) in cui compare personalmente il G. (18/2/08) sembrerebbe invece trattarsi di truffe, laddove il contesto ambientale (l’auto in uso al R.) e le cifre trattate (i Euro 9.000 "spesi" dal R. e lo sperato guadagno per i due sodali di Euro 15.000 ciascuno) depongono per la fondatezza dell’interpretazione data dai giudici di merito. Di nessun rilievo, infine (quanto alla pretesa contraddizione rilevata dal ricorrente in relazione alla conversazione intercettata il 27/4/08 tra il R. e il nominato "(OMISSIS)") che tra i componenti di uno stesso sodalizio criminoso possano intervenire rapporti di debito- credito (i Euro 100 euro dovuti dal "(OMISSIS)" al R. per l’acquisto di 2 grammi di cocaina).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e di una congrua sanzione pecuniaria.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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