Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25114

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dibattimentale 8/10/10 il Tribunale di Latina, rilevato che il verbale di convalida d’arresto dei cittadini rumeni F. D. e G.A., imputati di rapina aggravata, non era tradotto in lingua a loro comprensibile, dichiarava la nullità del decreto che disponeva il giudizio e restituiva gli atti al Gup dello stesso Tribunale perchè procedesse agli incombenti di sua competenza.

Con ordinanza 27/10/10 il Gup del Tribunale, così investito, sollevava conflitto di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.

Rilevava il Gup remittente che in casi del genere (citava giurisprudenza in termini) il provvedimento che disponeva la restituzione del decreto ritualmente notificato era abnorme, esulando dal sistema e determinando la stasi del procedimento: competeva al Tribunale rinnovare la citazione del decreto opportunamente tradotto in lingua conosciuta dall’interessato.

All’udienza fissata per la discussione il PG, condividendo le ragioni del remittente, concludeva per la competenza del Tribunale (collegiale) di Latina.

I rilievi del Gup del Tribunale sono fondati. Corretta la giurisprudenza citata (Cass., 1, sent. n. 16028 del 27/4/06, rv.

234263, imp. Sultana), si veda anche Cass., 1, sent. n. 14820 del 20/2/09, rv. 243730, imp. Shaban Suleyman): "Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio direttissimo per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta, deve seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero con indebita regressione del procedimento ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all’omesso adempimento di un successivo incombente".

Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Latina, cui andranno trasmessi gli atti per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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