CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 3 agosto 2010, n.18032 L’APPALTATORE RIDUCE IL PREZZO IN VIA EXTRACONTRATTUALE SE I DIFETTI SONO GRAVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 1667 c.c., comma 2 e all’art. 1669 c.c. e col secondo violazione degli artt. 1667, 1669 c.c. e dell’art. 345 c.p.c.

Si contesta la motivazione per la natura stessa dell’opera, con richiami alla ctu e si denunzia la violazione delle norme sostanziali e processuali indicate perché il petitum è parzialmente identico nelle due ipotesi, risarcimento del danno e, quanto alla causa petendi, il divieto sussiste quando vi è mutamento dei fatti, nella specie identici (vizi e difetti dell’opera) e, comunque, è stata sicuramente accertata l’ipotesi dell’art. 1667 c.c.

Le censure come articolate non meritano accoglimento.

La sentenza impugnata nella motivazione sopra riportata ha fatto riferimento ad una complessiva ratio decidendi che si sostanzia nel rilievo della domanda nuova in appello, nella modestia dei difetti e nella intempestività della denunzia.

Le odierne deduzioni, col primo motivo, tendono ad un riesame del merito non consentito in questa sede, invocando un brano della ctu senza intaccare la complessiva articolazione della decisione e, col secondo, genericamente, deducono una identità sostanziale di petitum e causa petendi, senza considerare che la domanda di primo grado riguardava la riduzione del prezzo e senza svolgere alcuna concreta censura sulla tardività della denunzia.

La Corte di appello ha rilevato che l’A. in primo grado aveva proposto la specifica azione contrattuale di cui all’art. 1667 c.c., chiedendo la riduzione del prezzo dell’appalto oltre i danni, che sono i consequenziali rimedi previsti dall’art. 1668 c.c.

In appello aveva dedotto che i vizi riscontrati sarebbero talmente gravi da configurare la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., che, tuttavia, ha natura extracontrattuale e differisce da quella contrattuale esperita in primo grado.

Questa Corte Suprema ha statuito che la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera sancita dall’art. 1669 c.c. si distingue nettamente da quella per vizi e difformità denunziabili, ex art. 1667 c.c., con l’azione di responsabilità contrattuale e per i quali non è richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante sull’efficienza e la durata dell’opera (e pluribus, da ultimo, Cass. 6.12.00 n. 15488, 2.10.00 n. 13003,14.2.00 n. 1608, 7.1.00 n. 81).

L’azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale (e pluribus, da ultimo: Cass. 31.3.06 n. 7634, 13.1.05 n. 567, 29.3.02 n. 4622, 10.4.00 n. 4485, 6.2.98 n. 1203, 19.9.97 n. 9313, 27.8.97 n. 8109, 14.12.93 n. 12304).

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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