Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25113 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26.10.2010, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da S.C. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 4.10.10, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato:

1) – per il reato di cui al capo B) della rubrica (concorso in truffa; in falso materiale ed ideologico, sia di soggetti privati che di pubblici ufficiali; in contraffazione di pubblici sigilli ed in sostituzione di persona, con le aggravanti del rilevante danno patrimoniale; dell’aver commesso i fatti con abuso dei doveri inerenti ad una pubblica funzione ovvero ad un pubblico servizio; con l’aggravante inoltre dell’essersi avvalsi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero dell’avere agito al fine di agevolare l’attività di associazione di tipo mafioso);

2) – per il reato di cui al capo C) della rubrica (concorso nel delitto di fittizia intestazione di un’autovettura BMW X3, avendo tale F.G. attribuito la proprietà di detta auto dapprima a S.C. e poi a T.I., al fine di consentire al F. di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.);

3)- per il reato di cui al capo A1) della rubrica (partecipazione ad associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo cocaina, hashish e marjuana);

4) – per il reato di cui al capo A3) della rubrica (illecita detenzione in concorso con altri di cocaina);

5)-per il reato di cui al capo AN) della rubrica (illecita detenzione in concorso di cocaina destinata alla cessione a terzi);

6)-per il reato di cui al capo AP) della rubrica (illecita detenzione in concorso di cocaina destinata alla cessione a terzi) ;

7)-per il reato di cui al capo AS) della rubrica (illecita detenzione in concorso di cocaina destinata a cessione a terzi);

8)-per il reato di cui al capo AV) della rubrica (concorso in illecita cessione a tale M.C. di quantità non precisata di cocaina);

9) – per il reato di cui al capo AX) della rubrica (concorso in vendita a persona non precisata di quantità non precisata di cocaina);

10)- per il reato di cui al capo AZ) della rubrica (acquisto illegale da tale C.C., a fini di cessione a terzi, di quantitativi non precisati di cocaina);

11) – per il reato di cui al capo BC) della rubrica (illecito acquisto da tale O.C. di grammi 23,05 di cocaina, destinata ala vendita a terzi);

12) – per il reato di cui al capo BD) della rubrica (illecita cessione a tale C.M. di quantitativo non precisato di cocaina al prezzo di Euro 300,00, somma consegnata dall’acquirente anzidetto al coimputato G.M.); 13) -per il reato di cui al capo BK) della rubrica (plurime cessioni in concorso con R.V. a CE.Vi. di più quantitativi di cocaina, ricevendone dall’acquirente un assegno di Euro 4.000,00 quale prezzo delle relative forniture).

2- Il Tribunale di Lecce, premesso che l’indizio in materia cautelare era da ritenere come elemento di investigazione in proiezione probatoria, il quale, pur non valendo a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato, consentiva per la sua consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, sarebbe stato idoneo a dimostrare la responsabilità dell’indagato, ha ritenuto, con riferimento al reato di cui al capo B) della rubrica, la sussistenza a carico dell’indagato dei seguenti indizi: – l’informativa della squadra mobile della Questura di Taranto in data 11.6.2008, nonchè la successiva relazione di servizio del medesimo ufficio in data 29.12.2008;

– la denuncia querela presentata in data 28 maggio 2010 da Z. C., preposto alla filiale di (OMISSIS) del Banco di Napoli, che ha descritto in dettaglio le modalità con le quali gli imputati conseguivano in modo truffaldino mutui, falsificando i documenti all’uopo richiesti dalle banche, fornendo garanzie inesistenti, sopravvalutando in particolare il valore degli immobili offerti in garanzia;

– le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte, in particolare quelle ambientali del 18.2.07 ed 8.3.07, concernenti conversazioni intercorse fra i coimputati R.V. e D. V.S., dalle quali era emerso in modo evidente come l’odierno imputato partecipasse a tali truffe organizzate per ottenere finanziamenti non dovuti, con particolare riferimento alla BMW X3, fittiziamente a lui intestata, sebbene fosse nella materiale disponibilità del coimputato F.G., come dal reato contestatogli al capo C) della rubrica;

– l’intercettazione ambientale del 19.12.07, effettuata all’interno della Fiat Punto in uso a R.V., avente ad oggetto una conversazione fra quest’ultimo e l’odierno ricorrente, dalla quale emergeva il diretto coinvolgimento del ricorrente anche nella distribuzione fra i vari coimputati delle somme provenienti dalle truffe consumate in danno delle banche.

3 – Quanto al reato di cui al capo AN) della rubrica (illecita detenzione in concorso con R.V. di cocaina destinata alla cessione a terzi) ha ritenuto la sussistenza a carico dell’indagato dell’indizio consistito nella Intercettazione ambientale avvenuta in data 14.9.07 all’interno dell’autovettura Fiat Punto intestata al coimputato R.V. ed avente ad oggetto una conversazione svoltasi fra il R. e l’odierno indagato, dalla quale poteva evincersi che i due stavano per entrare in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, dal quale avrebbero potuto perseguire un profitto di Euro 2.000,00 in una sola settimana.

4 – Non ritiene questa Corte di riferire in ordine agli indizi ritenuti dal Tribunale del riesame gravi e tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei confronti dell’indagato per tutti i restanti reati ascrittigli, essendosi il S. limitato a ricorrere innanzi a questa Corte solo con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli sotto le lettere B) ed AN) della rubrica.

5. Va infine aggiunto che il Tribunale ha ritenuto sussistere a carico del S. le gravi esigenze cautelari idonee a giustificare la misura cautelare inframuraria, avendo osservato che il delitto di partecipazione ad un’associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, a lui contestato al capo A1) della rubrica, comportava l’applicazione nei suoi confronti della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, alla stregua della quale era da applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che fossero stati acquisiti elementi dai quali poter desumere che non sussistevano esigenze cautelari; e, nella specie, tale insussistenza non era ravvisarle.

16. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Lecce S.C. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:

– motivazione illogica e contraddittoria riferita al reato di cui al capo B) della rubrica (concorso in truffa; in falso materiale ed ideologico, sia di soggetti privati che di pubblici ufficiali; in contraffazione di pubblici sigilli ed in sostituzione di persona, con le aggravanti del rilevante danno patrimoniale; dell’aver commesso i fatti con abuso dei doveri inerenti ad una pubblica funzione ovvero ad un pubblico servizio; con l’aggravante inoltre dell’essersi avvalsi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero dell’avere agito al fine di agevolare l’attività di associazione di tipo mafioso). Le condotte criminose addebitategli in tale capo avevano avuto ad oggetto truffe consumate in relazione all’acquisto fittizio di beni immobili, attraverso l’accesso a mutui o prestiti ipotecari concedibili solo in relazione a beni immobili; e non era stato indicato lo specifico fatto reato a lui contestato, in quanto, nessun mutuo o prestito ipotecario risultava essere stato mai a lui intestato, nè risultava indicata alcuna truffa da lui commessa, riferita a mutui ipotecari ovvero ad acquisti di immobile; il che costituiva violazione dell’art. 292 c.p.p., lett. b); inoltre la motivazione era contraddittoria, in quanto la sua partecipazione ai reati sopra descritti era stata desunta dal finanziamento che sarebbe stato da lui truffaldinamente conseguito per l’acquisto a suo nome della BMW Targata (OMISSIS); tuttavia con riferimento alla fittizia intestazione di tale autovettura, contestatagli al capo C) della rubrica, nessun riferimento era stato fatto al truffaldino finanziamento da lui effettuato;

– motivazione illogica a contraddittoria riferita al reato di cui al capo AN) dalla rubrica (illecita detenzione in concorso con R. V. di cocaina destinata alla cessione a terzi), in quanto il materiale indiziario emerso non sarebbe stato idoneo ad integrare la sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato in esame, atteso che la registrazione n. 2034 del 14.9.07, decreto 189/07 reg. intercettazioni, avente ad oggetto la conversazione da lui tenuta con R.V., era stata erroneamente interpretata, in quanto da essa non poteva evincersi che era già nella loro disponibilità una partita di droga, dalla quale ritenevano di poter ricavare un guadagno di Euro 2.000,00 alla settimana, atteso che, se si fosse trattato di 3 kg. di cocaina, il guadagno di Euro 2.000,00 al chilo (e non alla settimana, come erroneamente sostenuto dal Tribunale) sarebbe stato fuori mercato, in quanto il valore di mercato della cocaina era di Euro 100,00 al grammo, si che tre chili di cocaina avrebbero reso ben più di Euro 2.000,00.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.C. è inammissibile siccome manifestamente infondato con riferimento al reato ascrittogli al capo B) della rubrica.

2. Con esso il ricorrente lamenta l’insussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza riferiti alla commissione, da parte sua, del reato anzidetto (concorso in truffa; in falso materiale ed ideologico, sia di soggetti privati che di pubblici ufficiali; in contraffazione di pubblici sigilli ed in sostituzione di persona, con le aggravanti del rilevante danno patrimoniale; dell’aver commesso i fatti con abuso dei doveri Inerenti ad una pubblica funzione ovvero ad un pubblico servizio; con l’aggravante inoltre dell’essersi avvalsi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero dell’avere agito al fine di agevolare l’attività di associazione di tipo mafioso).

Ha in particolare rilevato che impropriamente il Tribunale del riesame lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei numerosi reati ascrittigli in tale capo, avendo il Tribunale desunto tale sua colpevolezza solo dall’avere egli partecipato ad un finanziamento relativo alla fittizia intestazione a suo nome di un’autovettura BMW X3, finanziamento da ritenere estraneo al tipo di artifici e raggiri posti in essere dai soggetti che erano concorsi nei reati contestati al capo B) della rubrica, siccome tutti relativi all’indebita acquisizione di mutui garantiti da ipoteche su immobili.

Il motivo di ricorso in esame va respinto, avendo il Tribunale rilevato che gli indizi posti a carico del ricorrente per i reati in esame consistessero non solo nel suo coinvolgimento nel falso finanziamento da lui conseguito per l’acquisto della BMW anzidetta, ma anche in altre intercettazioni ambientali disposte, dalle quali era emerso il diretto coinvolgimento del ricorrente nella frenetica attività di organizzazione di truffe in danno delle banche (cfr., al riguardo, l’intercettazione ambientale del 19.12.07, effettuata all’interno della Fiat Punto in uso a R.V., avente ad oggetto una conversazione fra quest’ultimo e l’odierno ricorrente, dalla quale emergeva il diretto coinvolgimento del ricorrente anche nella distribuzione fra i vari coimputati delle somme provenienti dalle truffe consumate in danno delle banche).

3. E’ inammissibile siccome manifestamente infondato anche il motivo di ricorso riferito al reato di cui al capo AN) della rubrica (illecita detenzione in concorso con R.V. di cocaina destinata alla cessione a terzi). Con esso il ricorrente ha lamentato l’insufficienza dell’indizio ravvisato a suo carico dal Tribunale in ordine al reato anzidetto, proponendo una diversa lettura dell’intercettazione ambientale del 14.9.07, concernendo una conversazione intercorsa fra esso ricorrente ed il coimputato R. V.. Il Tribunale ha ritenuto detta conversazione idonea a fornire un valido indizio di colpevolezza nei suoi confronti, avendo rilevato come da essa poteva evincersi che i due stavano per entrare in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, dal quale avrebbero potuto perseguire un profitto di almeno Euro 2.000,00 in una sola settimana, senza quindi escludere che gli introiti avrebbero potuto essere ben più consistenti.

Va al riguardo rilevato che, allorchè venga denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione circa la sussistenza di validi indizi di colpevolezza, questa Corte è tenuta unicamente a verificare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla natura ed ai limiti del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la misura cautelare adottata.

Esaminata in quest’ottica, la pronuncia impugnata appare immune da vizi, avendo il Tribunale di Lecce indicato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente; e le argomentazioni svolte dal ricorrente in sua difesa sono inammissibili nella presente sede di legittimità, siccome riferite al merito della vicenda, essendo esse consistite in una lettura alternativa dell’intercettazione ambientale posta a suo carico; il che non è consentito nella presente sede di legittimità.

Argomentando diversamente si finirebbe per trasformare questa Corte in un ulteriore giudice del fatto, mentre invece la sua funzione è quella di controllare che la motivazione del provvedimento adottato dal giudice di merito sia intrinsecamente razionale ed idonea a spiegare l’iter logico seguito; e, sotto tale aspetto, la motivazione addotta dal provvedimento impugnato è congrua, atteso che, come sopra esposto, il Tribunale ha fatto riferimento all’introito minimo ricavabile dallo stupefacente, del quale l’indagato stava per entrare in possesso (cfr., in termini, Cass. 6^ 29.3.06 n. 10951; Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4A, 8.6.07 n. 22500).

4. Il ricorso proposta da S.C. va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

5. Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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