T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

La ricorrente lamenta l’illegittimità – per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per eccesso di potere in relazione all’applicazione delle circolari del Ministero dell’Interno n. 6466 del 29 ottobre 2009 e n. 7950 del 7 dicembre 2009 – del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del 26.7.2010 di consegna della modulistica necessaria per l’invio della domanda preordinata al conseguimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a completamento della procedura di emersione di lavoro irregolare, e sulla diffida rivolta alla Prefettura di Como in data 31.3.2011.

Chiede, inoltre, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

La domanda di accertamento della illegittimità del silenzio è fondata.

Considerato che:

– pur apparendo la procedura di emersione destinata a una conclusione negativa, in applicazione della previsione di cui all’art.1 ter, c. 7, d.l. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, che correla espressamente alla mancata comparizione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo, l’archiviazione dell’istanza;

– per quanto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, la cessazione del rapporto di lavoro – che nel caso di specie è avvenuta in data 31.3.2010 – implica necessariamente l’impossibilità per l’amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165; sez. II, 28 marzo 2011, n. 819);

– nonostante ciò, in mancanza di elementi che palesino la manifesta infondatezza dell’istanza volta ad ottenere il rilascio della modulistica necessaria alla presentazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, va affermata la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo alla p.a.;

– il procedimento avviato dalla ricorrente non risulta essere stato riscontrato – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento.

Per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve essere, dunque, accolto limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa deve essere trattata con il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, c. 6, cod. proc.amm.

Si fissa, pertanto, l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza presentata dalla ricorrente.

Fissa l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la decisione della domanda risarcitoria.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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