Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25112

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26/10/10 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame di F.G. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 4/10/10 dal Gip dello stesso Tribunale per i reati di associazione per delinquere pluriaggravata di tipo mafioso (capo A: in (OMISSIS) con permanenza) e, tutti aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7, concorso in truffa continuata in danno di istituti di credito da cui otteneva mutui ipotecari (capo B: dal (OMISSIS)), fittizia intestazione di beni continuata in concorso (capo C:

il (OMISSIS)), tentata estorsione continuata in concorso (capo E: (OMISSIS)), illegale detenzione di pistola (capo K:

(OMISSIS)), detenzione e porto illegali di pistola (capo V:

(OMISSIS)) e detenzione e porto illegali di pistola in concorso (capo AB: (OMISSIS)). L’ordinanza individuava la responsabilità del F., quale capo di uno dei sodalizi tarantini operanti nell’ambito della Sacra Corona Unita (capo A), in forza dei suoi trascorsi criminali (e di prevenzione) accertati con sentenze passate in giudicato e delle inconsapevoli indicazioni provenienti da R. V., sodale di spicco dell’associazione capeggiata dal F., contenute in alcune conversazioni intercettate sulla Fiat Punto del R. tra costui ed altri soggetti intranei al sodalizio come D.V.S. ((OMISSIS)), S.A. ((OMISSIS)), B.M. ((OMISSIS)), S.C. ((OMISSIS)), G.M. e G. ((OMISSIS)) e con la sua compagna M.I. ((OMISSIS)), nonchè in una missiva, indirizzata al F., sequestrata in casa del R. all’atto del suo arresto il (OMISSIS). Fondata sulla denuncia dell’imprenditore A.T. l’imputazione di tentata estorsione sub E). Ancora sulle intercettazioni, riscontrate dalla denuncia di Z.C., preposto di una filiale del Banco di Napoli, le imputazioni di tentata truffa continuata e di falso sub B). Sulle intercettazioni tra i sodali anche quella, sub C), di fittizia intestazione di beni e quelle di violazione della legge sulle armi sub K), V) e AB). Conseguenti le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo (senza entrare nel merito) violazione di legge processuale e vizio di motivazione: non erano stati trasmessi al decidente nè il verbale dell’interrogatorio di garanzia del F. nè la documentazione da quello depositata presso l’ufficio matricola del carcere per l’inoltro al Tribunale del riesame. Questo aveva erroneamente disatteso le relative eccezioni di nullità sul supposto che non fosse possibile per il giudice indagare sull’effettiva esistenza di altri documenti nella disponibilità dell’indagato diversi da quelli valutati dal Gip, competendo invece alla difesa (che nel caso, peraltro, aveva rinunciato al mandato per ragioni personali) allegare tutti i documenti disponibili favorevoli all’assistito. Ciò in violazione degli art. 111 Cost., art. 123 c.p.p., artt. 42 e 44 disp. att. c.p.p.. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con motivi nuovi dal carcere il F. personalmente deduceva violazione di norma processuale: 1) per assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito della inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Lecce; 2) per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

Insisteva nell’annullamento.

All’udienza camerale fissata per la discussione la difesa depositava anch’essa motivi nuovi con allegata documentazione (dedotti violazione di legge, penale e processuale, e vizio di motivazione in ordine alla ammissibilità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo dei presupposti e delle forme dei provvedimenti autorizzativi e della esecuzione delle operazioni e della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza). Il PG concludeva per l’inammissibilità e del ricorso e dei motivi nuovi, la difesa per il loro accoglimento.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Il verbale dell’interrogatorio di garanzia era nella disponibilità dell’indagato, che, se ne avesse avuto interesse, ben avrebbe potuto mettere egli stesso a disposizione del Tribunale. Egli aveva comunque l’onere di indicare gli elementi a sè favorevoli in esso contenuti, onde consentire al Tribunale medesimo di valutarne la rilevanza.

Cass., sez. 2, sent. n. 25985 del 3/5/07, rv. 237157, Cacciola ed altro: "In tema di riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive, l’obbligo di trasmissione al tribunale, a pena d’inefficacia dell’ordinanza, degli atti posti a fondamento della richieste e di quelli sopravvenuti e favorevoli alla persona sottoposta alle indagini non riguarda quegli atti, come l’interrogatorio di garanzia, già a conoscenza della difesa e di cui, quindi, essa può rendere edotto il tribunale".

Cass., sez. 6, sent. n. 12257 del 3/2/04, rv. 228469, Pompeo:

"L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. e l’interrogatorio dei coindagati non sono sic et simpliciter annoverabili fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l’art. 309 c.p.p., comma 5, impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame. Detta valenza può essere loro riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggettivamente favorevole all’indagato; pertanto tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame, quando si vuole sostenere che dalla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio sia derivata la caducazione della misura cautelare".

Quanto sopra vale, a maggior ragione, per la documentazione che l’indagato assume aver depositato presso l’ufficio matricola della casa circondariale di Taranto, ove era ristretto, per l’inoltro al Tribunale del riesame. Corretti, pertanto, i preliminari rilievi svolti in proposito nel provvedimento impugnato.

L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi ( art. 585 c.p.p., comma 4). Nel caso in esame i "motivi nuovi" (sia quelli personalmente trasmessi dalla parte, sia quelli depositati in udienza dalla difesa) hanno anche il vizio intrinseco di non avere alcun collegamento col ricorso primario, riguardando tutt’altre questioni (di corretta acquisizione ed utilizzabilità della prova e di gravità del quadro indiziario) da quelle originariamente dedotte.

Vedi in proposito Cass., Sez. Un., sent. n. 4683 del 25/2/98, rv.

210259, Bono ed altri: I "motivi nuovi" a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare ( art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità ( art. 611 c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. a".

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e di una congrua sanzione pecuniaria.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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