Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23173 contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 10 maggio 2001 presso la cancelleria del Tribunale di Livorno, quale Giudice del lavoro, M.P. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n. (OMISSIS) per la somma di L. 8.797.444, dovuta per contributi omessi relativamente agli anni 1990/1991. L’opponente affermava che la notifica della cartella era stata effettuata 22.4.2001 e quindi oltre il termine di prescrizione del credito vantato dall’inps.

Il giudice di prime cure, in accoglimento dell’opposizione annullava l’opposta cartella in quanto riteneva prescritti i crediti con la stessa azionati.

2. Con atto d’appello depositato in data 8 aprile 2005 l’I.N.P.S. impugnava la predetta sentenza lamentando che il Giudice di primo grado, prima di verificare l’estinzione del credito, oggetto di causa per la eccepita prescrizione, avrebbe dovuto d’ufficio verificare l’ammissibilità del ricorso in opposizione con riguardo all’osservanza del termine di quaranta giorni prescritto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5. Infatti, all’Istituto risultava che la cartella era stata notificata in data 28 febbraio 2001 e non in data 22 aprile 2001, come sostenuto dall’opponente.

Ritualmente costituendosi, l’appellato concludeva per il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza gravata.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 411/2007 del 30.3.2007 – 11 aprile 2007, rigettava l’appello proposto dall’I.N.P.S. ritenendo che la prova offerta dal medesimo sulla dedotta diversa data di notifica non fosse sufficiente.

In particolare i giudici d’appello hanno rigettato tale eccezione sulla base della seguente motivazione: " … l’Inps, in luogo di produrre la relata di notifica a mezzo ufficiale giudiziario ovvero negli altri modi consentiti dalla legge, anche, quindi, per il tramite dell’ufficio postale, si è limitata a produrre la fotocopia di una "videata" da computer nella quale è scritto che la cartella portante il n. indicato dal ricorrente sarebbe stata notificata il 28/2/2001. L’insufficienza di una simile prova è lapalissiana, non foss’altro perchè il giudice non è posto in condizione nemmeno di verificare l’esistenza storica della notificazione considerata in sè e per sè come atto giuridico.". 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

L’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 421 e 437 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Osserva il ricorrente che il giudizio è stato originato da ricorso in opposizione a cartella esattoriale n. (OMISSIS) (notificata secondo l’assunto del ricorrente in opposizione in data 22.4.2001), depositato presso la Cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di Livorno in data 10.5.2001. L’Istituto convenuto ha eccepito la tardività dell’opposizione perchè proposta oltre il tenni ne decadenziale di quaranta giorni dalla notifica della cartella medesima, avvenuta, invece, il 28.2.2001 ed ha documentato in appello tale data effettiva di notifica con una copia estrapolata dagli archivi informatici dell’Istituto dalla quale si evinceva che la cartella oggetto di causa era stata notificata in data 28.2.2001.

Secondo il ricorrente l’accertamento della tempestività dell’opposizione, con riguardo all’osservanza del termine prescritto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell’azione giudiziale. Il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell’opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alie circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza.

2. Il ricorso è fondato.

3. Va premesso che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, – comma modificato dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, conv. con modificazioni, in L. 22 novembre 2002, n. 265 – prevede espressamente che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore.

Risulta che nella presente giudizio l’istituto abbia eccepito la tardività della opposizione alla cartella esattoriale. Tanto era sufficiente perchè fosse onere della parte opponente dimostrare la tempestività della propria opposizione.

Quindi ha errato la corte territoriale nel ritenere l’inps gravato dell’onere di provare la tardività dell’opposizione alla cartella esattoriale, laddove era onere dell’opponente provare che l’opposizione alla cartella esattoriale era stata tempestivamente notificata, ossia con il rispetto del termine di 40 giorni previsti dal D.Lgs. 46 del 1999, art. 24, comma 5.

Del resto questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2007, n. 11274) ha affermato che in tema di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, il giudice deve accertare la tempestività del ricorso proposto dall’ingiunto a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo, anche aliunde, l’acquisizione degli elementi utili, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso comporta la nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

4. Il ricorso va quindi accolto.

Conseguentemente va cassata la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla corte d’appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *