Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25111 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29.10.2010, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da R.V. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 4.10.10, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagata per il reato di cui al capo CV) della rubrica (art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1: avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, venduto a M.L. ed a F. G. quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina; per avere inoltre venduto, per il tramite del figlio, due dosi di cocaina a M.L. al prezzo di Euro 50,00).

2 – Il Tribunale di Lecce, dopo aver svolto alcune considerazioni circa la natura e le finalità del giudizio di riesame, quale previsto dall’art. 309 c.p.p.; dopo aver rilevato la legittimità e l’attendibilità delle intercettazioni ambientali disposte, ha annullato l’ordinanza impugnata per carenza di indizi con riferimento all’episodio relativo alla vendita, per il tramite del figlio, di due dosi di cocaina a M.L. al prezzo di Euro 50,00 ed ha invece ritenuto sussistenti gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagata, riferiti ai restanti episodi criminosi ascrittile.

Tali indizi sono stati ravvisati:

– nell’esito delle attività investigative, compendiate in due informative della squadra mobile della Questura di Taranto in data 11.6.2008 e 12.1.2009; – nell’esito delle intercettazioni ambientali avvenute il 27.7.08 all’interno della Fiat Punto in uso a tale R.V., aventi ad oggetto le conversazioni svoltesi fra quest’ultimo e M.I. e M.L., dalle quali era dato evincere che i tre si fossero rivolti all’odierna indagata, residente nel quartiere (OMISSIS) ed indicata come moglie di tale M.C.; che infatti M.L. si fosse recato presso lo stabile dove abitava l’indagata, ottenendone la cessione di cocaina di buona qualità; ed anche se tale specifico episodio di cessione non poteva essere addebitato all’indagata, avendo il M. riferito che, in quell’occasione, la sostanza stupefacente gli era stata consegnata non dall’indagata, ma dal figlio, peraltro neppure individuato con certezza, ciò non toglieva che, dai sicuri riferimenti fatti dal M. a pregressi acquisti fatti nel medesimo luogo, in compagnia di F.G., emergeva che in altre precedenti occasioni avevano avuto luogo in quel medesimo luogo episodi di cessione di cocaina ad opera dell’odierna indagata, definita cripticamente dal M. "la nostra amica a (OMISSIS)". 3.In punto di esigenze cautelari, il Tribunale di Lecce ha rilevato come la condotta oggetto di addebito cautelare si inseriva in un contesto permanente che, sebbene non qualificabile tecnicamente come associativo, ne palesava alcuni caratteri, in quanto sussisteva pur sempre un’elementare struttura organizzativa, sulla quale i correi potevano fare reciproco affidamento, in quanto sussisteva una serie di contatti finalizzata all’illecita detenzione e cessione di stupefacenti; e la prevenuta era da inserire in un circuito malavitoso dedito allo spaccio di droga pesante, si da far ritenere che la stessa, qualora liberata, avrebbe ripreso l’attività illecita di cessione di cocaina; inoltre l’indagata aveva carichi pendenti per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 ed aveva inoltre a suo carico molteplici precedenti specifici e reiterati, oltre al reato di evasione; pertanto, sebbene i fatti oggetto dell’odierno addebito cautelare risalissero a circa due anni precedenti, era da presumere che l’indagata, siccome professionalmente dedita all’attività criminosa anzidetta, con collegamenti stabili e perduranti con la malavita locale, avrebbe reiterato la commissione dei medesimi reati; era poi da escludere che alla stessa potesse essere concessa la sospensione della pena; la concessione degli arresti domiciliari non era stata ritenuta adeguata alla gravità del fatto commesso, non potendo essere emessa alcuna prognosi di affidabilità circa il rispetto da parte sua degli obblighi e divieti relativi, anche tenuto conto del suo precedente per evasione.

4. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Lecce R.V. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:

a)- motivazione carente ed illogica in quanto il materiale probatorio a suo carico non era idoneo ad integrare la sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato ascrittole, atteso che l’intercettazione ambientale del 27.7.08 effettuata all’interno dell’auto in uso a R.V. non aveva avuto esiti certi, non essendo emerso che il dialogo captato avesse ad oggetto sostanze stupefacenti e non avendo essa ricorrente mai interloquito in dette conversazioni; inoltre da detta conversazione nulla era emerso in ordine alle presunte cessioni che essa ricorrente avrebbe effettuato in precedenza a favore di F.G.;

b) motivazione carente ed illogica circa la sussistenza a suo carico di esigenze cautelari, in quanto non sussisteva il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, anche perchè le condotte a lei addebitate risalivano a ben due anni prima, si che, stante la notevole distanza temporale dai fatti, dovevano ritenersi affievolite le esigenze cautelari;

c) – motivazione carente ad illogica in quanto non era stato indicato perchè le era stata applicata la misura custodiale in carcere, atteso che gli arresti domiciliari sarebbero stati parimenti idonei ad assicurare la tutela delle esigenze della collettività; il provvedimento impugnato aveva in tal modo negato di fatto la graduazione delle misure cautelari prevista dalla legge, senza tener conto del ruolo di minima importanza da lei svolto nella commissione dell’illecito ascrittole.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da R.V. è infondato.

2.Con il motivo sub a) la ricorrente lamenta l’insussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittole (capo BV) della rubrica, concernente più cessioni di stupefacente tipo cocaina a tali M.L. e F.G.), tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti.

Il provvedimento impugnato ha invece adeguatamente motivato circa la sussistenza a carico della ricorrente di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di cessione di dosi di cocaina, tanto avendo desunto: – dall’esito delle attività investigative, compendiate in due informative della squadra mobile della Questura di Taranto in data 11.6.2008 e 12.1.2009; – dall’esito dell’intercettazione ambientale avvenuta il 27.7.08 all’interno della Fiat Punto in uso a tale R.V., avente ad oggetto le conversazioni svoltesi fra quest’ultimo e M.I. e M. L., dalle quali era emerso che i tre si fossero rivolti all’odierna indagata, residente nel quartiere (OMISSIS) ed indicata come moglie di tale MO.Co.; che infatti M.L. si era recato nello stabile in cui abitava l’indagata, ottenendone la cessione di cocaina di buona qualità; ed anche se tale specifico episodio di cessione non era stato addebitato all’indagata, avendo il M. riferito che, in quell’occasione, la cessione era stata fatta non dell’indagata, ma dal figlio, peraltro neppure individuato con certezza, ciò non toglieva che, dai contestuali sicuri riferimenti fatti dal M. a pregressi acquisti di droga da lui fatti, quand’era in compagnia di F. G., presso la medesima persona ed al medesimo indirizzo, emergeva che in altre precedenti occasioni avevano avuto luogo in quel medesimo luogo episodi di cessione di cocaina da parte dell’odierna indagata, indicata dal M. in modo criptico ma pur evidente come "la nostra amica a (OMISSIS)". 3. Il Tribunale di Lecce ha pertanto rilevato, con valutazioni di merito insindacabili nella presente sede di legittimità, siccome sorrette da motivazione rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, come a carico della ricorrente sussistevano gravi indizi riferiti alla commissione, da parte sua, del delitto ascrittogli.

4. Le argomentazioni svolte dalla ricorrente per contrastare il provvedimento impugnato sono da ritenere pertanto generiche ed assertive sia con riferimento alla sussistenza a suo carico di validi indizi di colpevolezza, di cui al motivo sub a), sia con riferimento alla sussistenza a suo carico di gravi esigenze cautelari, tali da giustificare la permanenza in carcere della ricorrente (motivo sub b).

Anche sotto tale ultimo aspetto l’ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata, avendo fatto riferimento sia alla sua personalità, trattandosi di soggetto già gravato di analoghi precedenti penali, fra i quali era da annoverare una condanna per evasione, sia alla gravità dei fatti addebitati, certamente idonei a suscitare allarme sociale, atteso che, da essi, era emerso un suo specifico ruolo nella diffusione della cocaina nella piazza di spaccio di (OMISSIS). Ha poi rilevato come la risalenza del fatto ascrittole a due anni prima l’emissione del provvedimento cautelare impugnato non era ostativa alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari, avendo rilevato come la ricorrente fosse stata in grado di riprendere agevolmente l’attività di spaccio di stupefacente al minuto, attesa la sua contiguità con gli ambienti criminosi locali, presso i quali era in grado di reperire lo stupefacente medesimo, si da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta antigiuridica; in tal modo il Tribunale ha correttamente valutato il fattore temporale unitamente a tutti gli altri elementi indiziari desumibili dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 3634 del 17/12/2009, dep. 28/01/2010, Lo Vasco, Rv. 245637). Contrariamente infine a quanto sostenuto dalla ricorrente col motivo sub c), l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato anche in ordine alla mancata concessione in suo favore della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, avendo ritenuto che la ricorrente, già gravata di un precedente per evasione, non avrebbe rispettato gli obblighi ed i divieti connessi alla misura cautelare da ultimo citata.

5. Il ricorso proposta da R.V. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

6.Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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