Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26/10/10 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame di P.E.G. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 20/9/10 dal Gip dello stesso Tribunale per il reato (contestato in permanenza dal 2005 in poi in (OMISSIS)e nella provincia di (OMISSIS)) di associazione per delinquere pluriaggravata di tipo mafioso.

Il quadro indiziario è dato dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (da ultimo quelle rese da M.F., D.L.R., L.F., C.S.), riscontrate da servizi di appostamento eseguiti anche mediante riprese video filmate e spesso accompagnati dalla intercettazioni delle conversazioni intervenute nei luoghi monitorati. P. risultava elemento di spicco (col grado di tre quartino) della frangia della Sacra Corona Unita pugliese operante in provincia di (OMISSIS) e segnatamente nel territorio di (OMISSIS): subito dopo i capi V. A. e P.M. i loro luogotenenti V. D. e, appunto, P.E.G., detto L..

Ripetuti gli incontri tra gli ultimi due, videoregistrati dagli investigatori (il (OMISSIS), con il furtivo ingresso del P. alla guida di una microcar nel garage del V., e poi il (OMISSIS), il (OMISSIS)), l’ultimo dei quali anche fono intercettato, dove si parla espressamente delle illecite attività dell’associazione. Ritenuta quindi la gravità del complesso indiziario e la conseguente sussistenza delle esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione:

le chiamate di correo erano per lo più datate (di un decennio addietro quelle, pur esse citate nell’ordinanza, di B. E., D.M., L.G., D.E.V., T. D.), spesso basate su voci correnti nel carcere o comunque de relato, a volte anche doppio. Indizi dunque privi di gravità, univocità e convergenza, basati su dichiarazioni di pentiti di cui neppure era stata vagliata l’attendibilità oggettiva e soggettiva.

Significativo che in ordine all’unico reato fine individuato (il traffico di stupefacenti) nessuna misura cautelare fosse stata emessa, mentre nella sola conversazione intercettata (19/4/08), ad escludere ruoli di vertice del P., si sente il V. che afferma che nei suoi affari (nel caso le entrate del gioco d’azzardo) nessuno può mettere in naso, compreso P.E..

Chiedeva l’annullamento, con ogni conseguenza sulla libertà personale dell’indagato.

All’udienza camerale fissata per la discussione concludeva il solo PG, che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto. E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, ric. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare vengono apprezzate le convergenti dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia: se alcuni apporti collaborativi sono datati (anni 2000-2001), altri sono decisamente più recenti (2006- 2007, tutti comunque tali da consentire nel tempo uno sperimentato apprezzamento positivo dell’attendibilità dei dichiaranti) e soprattutto riscontrati dai servizi di appostamento su menzionati, talora supportati da video e fono registrazioni, che hanno confermato le frequentazioni malavitose del P. e la sua qualità di soggetto (giusta le propalazioni dei collaboratori) operante in ambito associativo con particolare interesse per il traffico delle sostanze stupefacenti e posizione di vertice, certo non esclusa dall’orgogliosa rivendicazione del sodale e parigrado V. D. (richiamata dal ricorrente) circa l’autonomia dei propri affari (nel caso il gioco d’azzardo e i suoi proventi): dire, anzi, che nemmeno P.E.poteva mettervi il naso è significativo dell’importanza e del valore esemplare del soggetto evocato.

Presunte, per il titolo di reato, le esigenze cautelari ( art. 275 c.p.p., comma 3), su cui peraltro l’ordinanza impugnata si sofferma in concreto con congrua motivazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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