Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 21/9/10 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da B.F. avverso il provvedimento 7/4/10 del Magistrato di Sorveglianza di Roma che rigettava una sua istanza di permesso premio. Il Tribunale osservava come il B., tuttora titolare di programma speciale di protezione, fosse stato giudicato totalmente inattendibile dalla sentenza conclusiva del giudizio di primo grado in cui egli aveva reso dichiarazioni collaborative (ragione per la quale era stata rigettata precedente istanza di permesso premio basata sulla normativa speciale per i collaboratori di giustizia). Tanto premesso, riteneva che tale inattendibilità, in quanto espressiva di una personalità ambigua e inaffidabile, in uno con l’estrema efferatezza del delitto in espiazione di pena (concorso nell’omicidio del gestore di una pompa di benzina, dove la vittima era stata aggredita a colpi di bastone al capo e finita – per l’astio che aveva nei suoi confronti il complice del B. – nonostante si fosse offerta di consegnare tutto il denaro in suo possesso; da ultimo le era stato asportato il cervello), escludesse di dare rilievo alla positiva relazione di sintesi, che metteva in risalto la correttezza comportamentale del detenuto, l’attività lavorativa svolta, la relazione affettiva instaurata con la figlia di un compagno di detenzione, la maggiore disponibilità al dialogo. Di qui il rigetto dell’istanza.

Ricorreva per cassazione la difesa del detenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’art. 30 ter o.p. poneva come sole condizioni alla concessione del premesso premio la regolare condotta del condannato e l’assenza di pericolosità sociale, dove invece il Tribunale aveva negato il beneficio sulla base del reato in espiazione e di un giudizio di inaffidabilità del B. come collaboratore di giustizia, ignorando per contro la positiva relazione di sintesi sulla condotta e, quanto alla pericolosità, la circostanza che fosse stata revocata la misura di prevenzione che gravava nei suoi confronti e prorogato lo speciale programma di protezione.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni dell’ordinanza, chiedeva il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica la difesa ribadiva come il permesso premio avesse come soli presupposti la regolare condotta carceraria e l’assenza (in concreto) di pericolosità. La domanda, inoltre, era fondata anche sullo status di collaboratore di giustizia del soggetto, del che il provvedimento non aveva tenuto alcun conto.

Il ricorso è infondato e va respinto. E’ giurisprudenza pacifica (vedi per tutte Cass., sez. 1, sent. n. 9796 del 23/11/07, dep. 4/3/08, rv. 239173, ric. Savio) che "ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell’art. 30 ter o.p., prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell’assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest’ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante". Nel caso i giudici della sorveglianza hanno fatto corretta applicazione del detto principio, che va riaffermato.

Per il resto il proposto ricorso, a fronte di un provvedimento di merito correttamente e congruamente motivato, pone censure di mero fatto, estranee ad una valutazione di legittimità.

Il giudizio di inattendibilità, ambiguità ed inaffidabilità del collaboratore, infine, fa evidentemente aggio sulla valutazione della sua qualifica formale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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