T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1214 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 13 gennaio 2011, e depositato il successivo 18 gennaio, la signora V.C. ha impugnato il silenziorifiuto sull’istanza di accesso agli atti indicata in epigrafe.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una memoria e documenti.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 5 maggio 2011.

Nella memoria depositata in giudizio l’Avvocatura dello Stato afferma che l’istanza di accesso non era meritevole di accoglimento sia perché non era adeguatamente prospettato l’interesse qualificato cui l’istanza stessa sarebbe funzionale, sia perché la stessa riguarderebbe delle circolari, facilmente reperibili sul sito internet dell’amministrazione.

Osserva in argomento il collegio che nell’istanza non riscontrata, versata in atti, l’odierna ricorrente aveva chiaramente esposto di avere interesse alla ostensione dei documenti richiesti all’esito del rigetto – con nota 56966 del 5 novembre 2010 – della precedente istanza volta al rilascio del patentino per la rivendita di tabacchi (circostanza di cui era peraltro a conoscenza la stessa amministrazione, che quel diniego aveva emanato), e che pertanto l’interesse in parola non solo era stato adeguatamente esplicitato, ma era altresì tale da legittimare l’accesso alla documentazione richiesta.

Quest’ultima, poi, si compone sia degli atti istruttori del procedimento amministrativo sfociato nel predetto diniego, sia delle circolari elencate nell’istanza stessa.

Quanto a queste ultime, non può aderirsi all’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, in quanto l’esclusione dell’accesso può essere ricondotta ai soli casi tassativamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra la potenziale disponibilità del documento mediante ricerca sul sito internet dell’amministrazione.

La vigente disciplina legale delle concrete modalità del diritto di accesso non richiede al cittadino una capacità di effettuare ricerche mediante strumenti informatici, limitandosi a prevedere il rilascio di copia del documento a cura dell’amministrazione.

Al cittadino che abbia fatto richiesta della ostensione di un provvedimento non altrimenti riservato (indicandone peraltro analiticamente – come nel caso di specie – gli estremi), non può pertanto imporsi l’utilizzo di una particolare capacità di ricerca sulla rete internet: implicante uno sforzo senz’altro superiore a quello richiesto alla stessa amministrazione per reperire atti dalla stessa formati, e per metterli a disposizione del richiedente..

Del resto la natura delle circolari è quella di atti amministrativi e non normativi, sicché le relative forme di pubblicazione non pongono altrettante presunzioni di conoscenza.

Il ricorso è pertanto fondato, e come tale dev’essere accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Ufficio Regionale della Sicilia il rilascio dei documenti di cui all’istanza di accesso indicata in epigrafe.

Condanna la predetta amministrazione alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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