Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25108 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 7/5/10 il Tribunale di Fermo, giudice dell’esecuzione, disponendo su richiesta del Pm, revocava – nei confronti di D.N. F. – il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in tre sentenze: 1) 3/6/92 del Pretore di Fermo (irr.

26/6/92) per reato commesso nel (OMISSIS); 2) 13/2/07 della CdA di Ancona (irr. 8/5/07) per reato accertato nel gennaio 1993; 3) 24/6/08 della CdA di Ancona (irr. 16/10/08) per reato commesso nel (OMISSIS). Sulle corrispondenti pene applicava (fino a concorrenza) l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. La prima sospensione era revocata (ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1) per delitti commessi nel quinquennio (quelli di cui alle sentenze 20/1/00 Pret. Macerata, con pena non sospesa ed in seguito dichiarata estinta per il positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, e 4/4/01 CdA Perugia, con pena sospesa). La seconda e la terza (o la terza e quarta, considerando la sentenza di Perugia) erano revocate per il numero delle precedenti condanne e delle sospensioni di pena (ex art. 164 c.p., comma 4).

Ricorreva per cassazione la difesa per violazione di legge ( art. 168 c.p., comma 3, in rel. all’art. 164 c.p., comma 4), limitatamente alla revoca dei beneficio accordato con le sentenze nn. 2 e 3.

Deduceva che il beneficio concesso con la sentenza sub 2) era solo apparentemente il terzo (come sembrava dalla mera lettura del certificato penale), dovendosi invece accorpare con quello (secondo della serie) concesso con la sentenza 4/4/01 della CdA di Perugia, il reato essendo precedente e le relative pene non superando i due anni di reclusione. Altrettanto poteva e doveva dirsi per la sentenza sub 3).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza: entrambi i delitti per cui era invocato il beneficio (gennaio 93 e luglio 96) erano stati commessi dopo la sent. Pret. Fermo 3/6/92, irr. il 26/6/92, (mancando pertanto il requisito del "delitto anteriormente commesso" necessario per l’applicazione dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2); ai fini del computo della pena limite ai sensi dell’art. 164 c.p., andavano considerate tutte le condanne e non solo quelle a pena sospesa (citata conforme giurisprudenza di legittimità).

Il ricorso è infondato e va respinto.

Correttamente il giudice dell’esecuzione ha revocato i tre benefici.

Nulla quaestio per la revoca della prima sospensione condizionale (sent. Pret. Fermo 3/6/92, irr. 26/6/92): nel quinquennio dalla sentenza sono intervenuti i reati ((OMISSIS)) che hanno rispettivamente portato alle sentenze 20/1/00 del Pret. Di Macerata e 4/4/01 della CdA di Perugia, irr. 10/10/02.

Contestate, invece, le successive (CdA Ancona 13/2/07, irr. 8/5/07, e CdA Ancona 24/6/08, irr. 16/10/08). Ciò perchè, secondo il ricorrente, i relativi reati (del (OMISSIS)) erano anteriori alla sospensione concessa dalla CdA di Perugia (non revocata) e le pene non superavano complessivamente i due anni di reclusione: unitariamente considerata, la pena poteva ancora rimanere sospesa.

Il ragionamento non è corretto. Nell’articolato di legge che disciplina la sospensione condizionale della pena non vi è nulla che giustifichi il preteso accorpamelo, dove ciò che davvero rileva è invece che il beneficio non sia concesso più di una volta o, se permane la prognosi favorevole e sia eccezionalmente concesso una seconda volta, non sia superato il limite di pena dei due anni. Di qui la revoca se si delinqua nel quinquennio o si riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso con un cumulo di pena superiore al detto limite.

Nel caso le pene irrogate nelle successive sentenze (tutte condizionalmente sospese, ad eccezione di quella del Pretore di Macerata) non solo sommano a più di due anni, ma le condanne stesse superano il numero consentito per una legittima sospensione delle pene irrogate. La revoca che ne segue non può essere parcellizzata (come pare ritenere il ricorrente), ma riguarda tutte le sospensioni indebitamente concesse. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *