Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25093 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 23/3/2010 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da A.H.avverso la sentenza 12/10/09 del Giudice di pace di Roma che lo condannava a sola pena pecuniaria (ancorchè sostituita con la sanzione della espulsione dal territorio dello Stato) per il reato di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 10 bis: ritenuto che in tal caso era ammesso il solo ricorso per cassazione (ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37), disponeva la conversione dell’appello in ricorso e la trasmissione degli atti alla S.C..

Ricorreva per cassazione la difesa.

Premesso che l’ A. era stato tratto in arresto l’8/10/09 perchè ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; che successivamente, in stato di libertà, era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di Euro 6.000 di ammenda per il reato ex D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 10 bis, pena sostituita dall’espulsione dal territorio dello Stato italiano per il periodo di cinque anni; che contro la sentenza era stato proposto appello per motivi di irritualità della citazione e di illegittimità costituzionale; che l’appello era stato dichiarato inammissibile con il provvedimento impugnato;

tanto premesso in fatto, deduceva in diritto l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale: secondo il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 sono appellabili le sentenze di condanna del giudice di pace che "applicano" una pena diversa da quella pecuniaria e nel caso in esame la pena applicata non era l’ammenda astrattamente inflitta ma l’espulsione in concreto irrogata in sua sostituzione.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al giudice che l’aveva pronunciata.

Alla pubblica udienza del 2/3/11 il processo veniva rinviato ad altra data (1/4/11) per approfondire i temi in discussione. Ad essa le parti pervenivano a conclusioni (il Pg, ribadita la sola ricorribilità per cassazione della prima sentenza, chiedeva nel merito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sia in ordine ai rilievi sulla irritualità della citazione sia in ordine a quelli sulla incostituzionalità della normativa; la difesa insisteva nel ricorso, dichiaratamente prescindendo dalla problematica attualmente dibattuta sulla conformità della normativa in questione a quella europea.

Il ricorso è fondato e l’impugnata ordinanza del 23/3/10 del Giudice di pace di Roma va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’esame dell’appello.

Questa Corte si è già specificamente pronunciata sulla questione, affermando (Cass., 1, ord. n. 43956 del 1712/10, rv. 249075, Pg in proc. Amouou) che "è appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza del giudice di pace di condanna alla misura dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria (nella specie per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato), stante la ratio legis di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni incidenti sulla sfera di libertà dell’imputato".

Nella motivazione della sentenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, si afferma che, a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37, il Pm (che in quel caso aveva proposto ricorso per saltum nonostante i contenuti di merito dell’impugnazione) e l’imputato possono proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. E nel caso, in particolare, si doveva avere riguardo alla pena sostitutiva e non a quella sostituita, ai fini della competenza a decidere in secondo grado, posto che la ratio della norma era quella di consentire lo scrutinio nel merito della causa nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni di maggiore impatto sulla sfera di libertà dell’imputato (come può esserlo l’espulsione dallo Stato) rispetto alla mera irrogazione di una pena pecuniaria. Ne conseguiva in quel caso che il ricorso del Pm, posto per ragioni di merito, per il principio generale di conversione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, andava qualificato appello e gli atti trasmessi al tribunale individuato per il secondo grado.

E’ ben vero (come rilevato in sede di discussione) che la Corte Costituzionale ha più volte avuto modo di attribuire natura amministrativa alle espulsioni in parola (quella sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 16, comma 1 e quella alternativa di cui al cit. art. 16, comma 5: ordinanze n. 369 del 1999 e n. 226 del 2004), così sfuggendo alle censure di incostituzionalità sollevate in proposito, ma ciò che qui interessa è la valutazione sostanziale dell’afflizione (qual che ne sia la natura), di certo di maggior rilievo rispetto alle usuali sanzioni nella disponibilità del giudice di pace. Va dunque disposto nel solco del richiamato precedente (con l’annullamento della impugnata ordinanza di inammissibilità e la trasmissione degli atti per l’appello al competente Tribunale di Roma).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza 23.3.2010 del Tribunale di Roma e dispone la trasmissione degli atti al detto Tribunale per l’esame dell’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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