Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25057Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23.9.2010, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di P.A. avverso il provvedimento 9.8.2010 con cui il GIP. di quello stesso Tribunale – in relazione all’ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), TU – aveva disposto il sequestro preventivo di un manufatto edilizio in corso di costruzione, alla via dei Fiori – n. 11, in assenza di permesso di costruire. in quanto sarebbero state eseguite opere "di manutenzione ordinaria e straordinaria" di un manufatto preesistente (già oggetto di istanza di condono edilizio), che non ne avrebbero mutato le originarie caratteristiche.

Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

1. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzatele una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.

Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all’esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell’accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell’ambito di un medesimo procedimento.

L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno vanitati cosi come esposti, al fine di verificare se essi consentono – in una prospettiva di ragionevole probabilità – di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.

Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.

2. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Palermo risulta essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quel giudice – valutando specificamente le prospettazioni difensive – ha evidenziato che era in corso di realizzazione un manufatto ad unica elevazione (di mt. 10,00 x 3,50), suddiviso in due vani, privo di copertura e di pavimentazione e con muratura allo stato grezzo.

Alla stregua di tale accertamento fattuale, razionalmente è stato affermato che non si verte in tema di manutenzione straordinaria, poichè interventi siffatti – già previsti dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. b) ed attualmente definiti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b), TU – sono caratterizzati da un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o si puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione d’uso.

Interventi siffatti devono essere inoltre effettuati "nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione" (vedi C. Stato, Sez. 5: 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460).

Nella vicenda che ci occupa, invece, legittima appare – in questa fase incidentale – la configurazione quanto meno di un intervento di "ristrutturazione edilizia", a fronte di una complessiva rinnovazione degli elementi strutturali e formali di un manufatto preesistente, del quale non risulta irrazionalmente ritenuta, dal Tribunale del riesame, la successiva caduta in rovina.

Ai giudici del merito spetta l’ulteriore approfondimento (e la compiuta verifica pure della procedura di condono, che potrebbe essere stata esperita in relazione anche ad opere non ancora realizzate) ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni della ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del reato ipotizzato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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