Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 22-06-2011, n. 25056 sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 23.8.2010 il Questore di Roma – ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e succ. modif. – disponeva, nei confronti di A.A., il divieto di accedere, per la durata di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, prescrivendogli altresì l’obbligo di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della "A.S. Roma".

Tale provvedimento veniva notificato all’interessato alle ore 11,30 del 30.8.2010 e il G.I.P. del Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 1.9.2010, ne disponeva la convalida, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989.

Avverso l’ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore dell’ A., il quale ha dedotto violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 lamentando specificamente: – violazione del diritto di difesa, per essere stata l’ordinanza impugnata emessa prima che scadessero le 48 ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, per la presentazione di memorie difensive.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va ricordato, al riguardo, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, come sostituito dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1 nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

La Corte, con tale decisione, ha sottolineato l’esigenza di assicurare all’interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, chiarendo che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge".

Questo principio è stato poi recepito del Legislatore, il quale, con la L. n. 377 del 2001, (introducendo il comma 2-bis alla L. n. 401 del 1989, art. 6) ha previsto che nella notifica del provvedimento del questore deve essere inserito "l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida".

Quanto all’esigenza di assicurare all’interessato un margine temporale adeguato per presentare al giudice le proprie deduzioni, l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (con argomentazioni condivise da questo Collegio) è nel senso che:

– la relativa verifica deve essere effettuata in correlazione al momento della notifica all’interessato del provvedimento del questore e non al momento della richiesta di convalida da parte del PM;

– al fine di rendere concreto il diritto di difesa riconosciuto dalla legge all’interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato determinato dal Legislatore, non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida, cioè entro 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l’interessato, qualora la convalida intervenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esplicitare la propria difesa cfr., tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3: 16.12.2010, n. 44411, Viscardi; 25.11.2010, n. 41778, Antonucci; 27.4.2010, n. 16405, Quattrocchi; 17.1.2008, n. 2471, Castellano; 16.3.2007, n. 11467, Perlino.

Nella specie, il provvedimento del Questore è stato notificato all’interessato il giorno 30 agosto 2010, alle ore 11,30, ed è stato convalidato dal GIP. il 1 settembre 2010, senza l’annotazione dell’orario dell’avvenuto deposito.

Non risulta provato, dunque, che si sia realizzato un intervallo temporale idoneo all’esercizio del diritto di difesa, per il decorso di un termine di almeno 48 ore tra la notificazione del provvedimento e la convalida.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto di difesa (vedi Cass., Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei).

Nel caso di mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica è assente un presupposto legittimante lo stesso passaggio all’esame del merito del provvedimento, il quale quindi non risulta validamente intrapreso dal giudice nei termini di legge, con la conseguente necessità di un annullamento senza rinvio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, se il provvedimento di convalida "risulti inficiato da vizi che avrebbero precluso in radice il valido passaggio all’esame del merito da parte del G.I.P., la loro rilevazione, facendo venir meno "in toto" e "ab origine" l’espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l’annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un eventuale annullamento con rinvio si risolverebbe nell’abilitare il G.I.P. a svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitivamente precluso dall’intervenuto decorso del termine" (cfr., tra le altre, Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli; Sez. 1, 12.12.2002, n. 5718, Dannano; Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei; Sez. I, 17.10.2004, n. 45183, Faustini;

Sez. 3, 6.7.2007, n. 35517, Carlini; Sez. 3, 19.11.2009, Ancelsti;

Sez. 3, 15.6.2010, Del Vivo).

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e tale annullamento comporta la cessazione dell’efficacia del provvedimento impositivo del Questore di Roma del 23 agosto 2010, limitatamente all’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Roma in data 23 agosto gennaio 2010, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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